Il Master, a seguito di giusta convenzione dell’11 gennaio 2014, è a doppio titolo tra l’Università Telematica Pegaso e la Universidad Nebrija di Madrid ed è rivolto a quegli studenti che desiderino acquisire le competenze e le conoscenze richieste per l’esercizio della professione forense.
E’ finalizzato al conseguimento dell’abilitazione alla professione forense attraverso un programma innovativo sia per la sua metodologia on-line sia in presenza. Il corso è legalmente riconosciuto in Spagna dal Ministerio de Educatiòn y Ciencia per l’accesso al corso di dottorato e per l’accesso alla pratica forense, secondo le normative vigenti.
Il Master sarà abilitante all’esercizio della professione regolamentata di Abogado esclusivamente in Spagna, a seguito del relativo esame di Stato.
Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
- Studio del materiale didattico in italiano o in lingua spagnola, ad eccezione del modulo di lingua spagnola – livello B2 – appositamente preparato ed approvato dalla Universidad Nebrija.
- Attività laboratoriali con possibilità di svolgimento sia in Italia sia in Spagna;
- Elaborato finale in lingua italiana o in lingua spagnola. Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: diploma di laurea quadriennale del previgente ordinamento in Giurisprudenza;
- Diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza diploma di laurea triennale + specialistica in Giurisprudenza o titolo equipollente in diritto. E’ obbligatorio presentare il titolo conseguito in originale o in copia conforme, all’atto dell’iscrizione o entro 60 giorni dalla scadenza del Master.
L’AVVOCATO STABILITO – INTEGRATO
La direttiva sul diritto di stabilimento (Direttiva 98/5/CE recepita in Italia con il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 96) consente agli avvocati “comunitari” la possibilità di svolgere stabilmente l’attività forense in ogni Stato europeo con il proprio titolo professionale di origine.
L’avvocato che abbia esercitato in maniera effettiva e regolare la professione in Italia per tre anni può chiedere al proprio Consiglio dell’Ordine la dispensa della prova attitudinale e, se dispensato, può iscriversi nell’albo degli avvocati e esercitare la professione con il titolo di avvocato.
Durante il periodo dei tre anni l’avvocato rientrerà nella categoria dei c.d. avvocati stabiliti, e dunque:
- viene iscritto in’apposita sezione dell’albo;
- nello svolgere attività giudiziale deve agire di intesa con un professionista dello Stato ospitante abilitato a esercitare la professione con il titolo di avvocato, non sussistendo invece alcuna limitazione rispetto all’attività stragiudiziale;
- per poter esercitare innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, oltre a dover agire d’intesa con un professionista dello Stato ospitante, deve dimostrare di aver esercitato la professione nella Comunità europea per almeno 12 anni, compresi quelli eventualmente già esercitati come avvocato stabilito;
- deve rispettare le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall’ordinamento italiano;
- non può avvalersi del titolo di avvocato italiano;
- deve sottostare al potere disciplinare del competente Consiglio dell’Ordine.
Trascorsi regolarmente i tre anni l’avvocato, se dispensato dalla prova attitudinale, diventa integrato ossia in tutto equiparato al professionista del Paese ospitante.
Istruzioni per lo stabilimento
Normativa di riferimento
- Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
- Direttiva 16 febbraio 1998, n. 98/5/CE
- Parere Consiglio Nazionale Forense n. 17/2009
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