Costringere un docente a fare ricorso al Giudice comporta, dopo, per l’Amministrazione, pagare le spese di lite. Condannato l’ATP di Catanzaro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 91/14 del 30/01/2014, ha condannato il MIUR – ATP di Catanzaro, al pagamento delle spese di lite pari a 775,00 euro, oltre accessori di legge, per avere costretto il prof. Pasquale Bagalà, RSU e responsabile dell’ufficio contenzioso del SAB di Catanzaro, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Emilio Corea del foro di Catanzaro, a fare ricorso al Giudice per il pagamento delle prestazioni aggiuntive, oltre le 40 ore annuali, previste dall’art. 29 comma 3 lett. a) del contratto di lavoro vigente. a pagare 775,00 euro oltre accessori di legge. Soddisfatto il SAB.
Nel merito, il prof. Bagalà aveva prestato ore aggiuntive autorizzate, oltre le 40 ore d’obbligo, per un totale di 393,75 euro; l’istituzione scolastica, in fase di contrattazione, prima autorizzava detto pagamento poi non lo liquidava per mancanza di fondi.
Da qui un primo ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro che si concludeva con una transazione positiva, riconoscendo quanto dovuto con gli interessi legali maturati per complessivi 540,99 euro liquidati dall’ATP di Catanzaro che però non pagava le spese di lite, per cui si procedeva con nuovo ricorso.
Il Giudice, con la sentenza citata, prende atto della cessata materia del contendere e la regolamentazione in base alla soccombenza virtuale delle spese di lite che si pongono a carico di parte resistente per la tardività con cui ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, costringendolo a fare ricorso al Giudice.
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in forza del D.M. 140/2012, in euro 775,00, oltre accessori di legge.
Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione auspicando che, i dirigenti scolastici, verifichino, in itinere, il rispetto del piano annuale delle attività e del numero delle ore (massimo 40), da impegnare per le attività di cui all’art. 29 comma 3 lett. a) del CCNL del 29/11/07 e che eventuali sforamenti possono avvenire solo se esiste copertura finanziaria per il pagamento delle eccedenze.
I dirigenti scolastici spesso convocano collegi dei docenti non programmati con riunioni non rispondenti alle reali esigenze della scuola, con aggravio di prestazioni, esponendosi anche al rischio di soccombere in azioni legali con successiva possibile rivalsa da parte della Corte dei Conti e con responsabilità disciplinare.
www.sindacatosab Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB