Nullo il rimprovero scritto mosso a un collaboratore scolastico per palese violazione degli artt. 93 comma 2 del CCNL 29/11/2007, 55 bis del D.L.vo n. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150/2009.
La normativa, in materia di procedimenti disciplinari a carico del personale ATA (non docente), prevede che l’Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell’addebito – da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto- e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (art. 93, comma 2 CCNL del 29/11/2007).
Tale disposto, è ribadito dagli artt. 55 bis e 69 richiamati in oggetto, quest’ultimo, al comma 2 così recita:
“La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio di difesa”.
Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Tortora, non avendo seguito le procedure contrattuali e legislative di cui sopra, ha dovuto estinguere procedimento disciplinare nei confronti di un collaboratore scolastico che è stato assistito e seguito dal responsabile territoriale del SAB di Praia a Mare prof. Umberto Sola.
Nel merito, il dirigente scolastico emetteva provvedimento di rimprovero scritto ancor prima di contestare l’addebito e senza sentire l’interessato in sua difesa che avrebbe avuto tante argomentazioni a suo favore.
Il lavoratore, con il patrocinio del SAB, contestava immediatamente al dirigente scolastico la procedura adottata, il tutto in violazione della normativa vigente richiamata in oggetto: il dirigente scolastico non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Alla luce dei fatti sopra esposti, il dirigente scolastico ha emesso decreto di estinzione del procedimento e l’annullamento di tutti gli atti correlati.
Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, esprime viva soddisfazione per il risultato ottenuto a tutela e difesa dei lavoratori, quali i collaboratori scolastici, che rappresentano il personale più debole e indifeso del comparto scuola essendo quello più esposto ad attacchi di ogni genere anche per il ruolo di vigilanza che è chiamato a ricoprire.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB