fbpx

SCUOLA PRIVATA – SE L’ALUNNO SI RITIRA LA RETTA VA PAGATA LO STESSO, LO STABILISCE UNA SENTENZA

7052

Il Tribunale ordinario di Regio Emilia ha respinto la contestazione di un genitore costretto a pagare la retta ad un istituto privato nonostante il figlio si fosse ritirato da scuola. Oltre il danno la beffa, verrebbe da dire. Il Tribunale ha dato le sue motivazioni del perchè, tali motivazioni le riporta nell’articolo che segue Giuseppe Mantica

Va pagata per intera la retta della scuola privata, anche se l’alunno si ritira: questo perché le spese di organizzazione sostenute dall’istituto non vengono meno con il recesso. Il tribunale ordinario di Reggio Emilia ha respinto la contestazione del genitore di uno studente che era stato obbligato a pagare la quota annuale, nonostante avesse trasferito il figlio in una scuola pubblica dopo solo un mese di lezioni.
La decisione è la n. 1983/2013. La scuola privata aveva già ottenuto dallo stesso tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento del complessivo dovuto per tutto l’anno, anche se alunno era stato ritirato dopo poco tempo, sulla base della clausola che consentiva alla scuola di esigere l’intero importo nel caso in cui lo studente abbandonasse la frequenza prima dell’ultimazione dell’anno scolastico.
Il tribunale, chiamato a giudicare l’opposizione all’ingiunzione proposta dal genitore, ha passato in rassegna più questioni, decidendole tutte in favore della scuola privata. Dapprima non accogliendo la domanda di risoluzione del contratto di iscrizione per il ritardo dell’inizio delle lezioni, per la riduzione di orario nei primi giorni di scuola, per l’assenza di laboratori e per le trasferte in altra sede scolastica degli alunni.
Secondariamente, il giudice emiliano ha valutato come non vessatoria e nemmeno manifestamente eccessiva la clausola in questione (ossia prescrivere il pagamento dell’intera retta a fronte di un anno scolastico goduto in parte). Il prezzo negoziato corrisponde – dice il tribunale – a quanto la scuola privata avrebbe ricavato dalla corretta esecuzione del contratto (validamente stipulato) e va considerato che la parte più significativa delle spese che la scuola deve affrontare (l’assunzione dei docenti, la locazione degli immobili) è già sostenuta al momento dell’inizio dell’anno scolastico, e non diminuisce se uno studente recede dal contratto dopo l’inizio della sua esecuzione.

In questo articolo