E’ stata respinta dal T.A.R di Catanzaro la richiesta di un docente che aveva chiesto l’accesso agli atti per un’ampia visione dei documenti. Il T.A.R l’ha rispinta nonostante sia un fondamento di natura costituzionale, ne spiega dettagliatamente le motivazioni Giuseppe Mantica nell’articolo che segue.
Occorre possedere una propria situazione giuridica attiva effettivamente o possibilmente lesa per accedere agli atti della scuola, non basta il principio del buon andamento dell’attività amministrativa ed un ipotetico fine difensivo. Nonostante sia un fondamento di natura costituzionale (art. 97) detto principio si esplicita e trova concreta attuazione solo nel caso in cui il singolo abbia un interesse specifico sul caso trattato.
Sulla base di questa considerazione si è mosso il tribunale amministrativo della Calabria che ha accolto parzialmente un ricorso di un docente che chiedeva accesso a numerosi atti della scuola, tra i quali i verbali di dipartimento, i corsi di aggiornamento professionale, lo stato di servizio, i verbali dei consigli di classe, gli atti del consiglio di istituto ed altri. La sentenza, decisa il giorno 19.12.2013 in camera di consiglio, è stata depositata il 16 gennaio scorso e reca il n. 90/2014 del Tar di Catanzaro.
In linea generale, la giurisprudenza ha ribadito che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso seppur non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato. In sentenza è precisato che il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa non identifica uno specifico valore da azionare giudiziariamente, ma esso può ergersi come riferimento nel rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione; nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.
http://informazionescuola.it/2014/02/19/scuola-accesso-agli-atti-non-sempre-e-possibile-vediamo-perche/