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GRAVIDANZA – RETRIBUZIONE DURANTE L’ASTENSIONE, COME AVVIENE? CI SONO DIFFERENZE FRA PRECARI E PERSONALE DI RUOLO?

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Sono un’insegnante di scuola primaria in servizio con un contratto fino al termine dell’anno scolastico. Dal prossimo 10 marzo dovrò assentarmi per gravidanza. La nascita di mio figlio è infatti prevista per il 10 maggio. Nel periodo di astensione obbligatoria e, presumibilmente, anche nel periodo di astensione facoltativa quale retribuzione mi spetterà? É vero che la retribuzione è diversa a seconda che trattasi di insegnante a tempo indeterminato o a tempo determinato?

Nel trattamento economico del congedo per maternità, sia obbligatorio che facoltativo (tre mesi post-partume sei mesi fruibili entro il terzo anno di vita del bambino) non c’è alcuna differenza tra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato. La retribuzione è intera per i tre mesi di astensione obbligatoria e per il primo mese di astensione facoltativa. É pari all’80 per cento per i restanti cinque mesi.É quanto è stato ribadito dai giudici della sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1835 del 24 gennaio 2014.

ItaliaOggi

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