Finalmente è stato messo un freno alla questione dell’orario di attività pomeridiane programmate, se si superano le 40 ore a pagare potrebbero essere i dirigenti. A darne notizia su ItaliaOggi è Antimo Di Geronimo che evidenzia tutti i rischi che corrono i dirigenti se abusano di questa pratica, ma al contempo ai docenti si chiedono sempre più ore di straordinario non retribuite.
Qui l’articolo.
Attività funzionali all’insegnamento di natura collegiale, attenti alle 40 ore. I dirigenti scolastici che non hanno ancora provveduto a contenere il numero degli incontri collegiali, a fine anno, rischiano di andare incontro ad azioni di rivalsa da parte della Corte dei conti. Se all’atto dell’approvazione del piano annuale non si è tenuto conto del limite delle 40 ore annuali, infatti, il rischio è quello di accumulare troppe ore di straordinario al termine dell’anno scolastico.
E alla fine i soldi del fondo di istituto potrebbero non bastare per tutti.
Il problema si ripropone puntualmente ogni anno. E non sono rari i casi in cui i docenti rinunciano a pretendere il dovuto, rassegnandosi a lavorare gratis. Anche se ciò è vietato dalla legge. Che peraltro sanziona con l’invalidità tutti gli accordi che prevedano la rinuncia alla retribuzione maturata o la cosiddetta transazione. Un accordo, cioè, tramite il quale il lavoratore pratica uno sconto al datore di lavoro, accontentandosi di una retribuzione inferiore a quella effettivamente maturata. La questione non è storia di oggi (si veda Italia Oggi del 14 settembre 1999). E investe anche la vicenda degli obblighi di presenza all’inizio dell’anno. Che è ancora più antica.
Tant’è che già nel 1981 il ministero era dovuto intervenire per porre un freno al fenomeno, spiegando ai presidi l’assoluta illiceità di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole (nota ministeriale 28/7/81, prot. n.980). Ma tant’è. Resta il fatto, però, che il problema potrebbe essere agevolmente risolto leggendo con maggiore attenzione la normativa di riferimento e, soprattutto, limitando il numero delle riunioni pomeridiane.
Riunioni spesso pletoriche, che non di rado si traducono in un inutile aggravio dell’onerosità dellaprestazione. Il tutto con effetti deleteri sulla qualità dell’insegnamento. Specie se si considera che l’età mediadei docenti supera i 50 anni e l’età pensionabile, a causa della riforma Fornero, veleggia oltre i 65 anni.
Quanto alla normativa di riferimento, essa è costituita dall’articolo 29 del contratto di lavoro. La clausola negoziale fissa un limite annuo di 40 ore alle riunioni del consiglio di classe (comma 2, lettera b). E altre 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti e per gli incontri scuola famiglia di natura collegiale (comma 2, lettera a; si veda anche: Tribunale di Napoli sentenza 5344/2006). Il collegio dei docenti, peraltro, può scegliere di costituire nel suo seno commissioni e dipartimenti al fine di definire aspetti sostanziali e procedurali della propria attività di competenza. Si pensi alla commissione per la valutazione dei titoli ai fini della deliberazione di designazione degli incarichi di funzione strumentale. Oppure all’eventuale commissione per la compilazione dell’orario. Oppure, ancora, ai dipartimenti disciplinari, costituiti da docenti che insegnano la stessa disciplina. In questi casi le ore prestate all’interno di tali organi rientrano a pieno titolo nel monte delle 40 ore per le riunioni del collegio dei docenti. E in questo monte ore rientra anche la programmazione di fine e inizio anno. Lo sforamento delle 40 ore, sia che si tratti del monte delle riunioni dei consigli di classe, sia dell’altro monte ore, dà luogo alla maturazione dello straordinario secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata al contratto di lavoro. E cioè, 17,5 euro lordi per ogni ora di lavoro prestato oltre le 40 ore annue.
Gli sforamenti, peraltro, sono molto frequenti. E ogni anno i dirigenti scolastici sono esposti al rischio di azioni legali. Che in caso di soccombenza dell’amministrazione, possono determinare azioni di rivalsa davanti alla Corte dei conti, oltre che responsabilità di natura disciplinare. Tanto più che la normativa è scritta in modo semplice e chiaro. E quindi il rischio di incorrere nella colpa grave è sempre dietro l’angolo.