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TAR DEL LAZIO – AL GINNASIO NON POSSONO INSEGNARE I DOCENTI DELLA A051, MA SOLO QUELLI DI LATINO E GRECO

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Fra le tante guerre fra poveri che ormai interessano il personale della scuola vi è quella gra i docenti di Latino e Greco e quelli di Italiano. L’oggetto del contendere è l’insegnamento al ginnasio ambito anche dalla A051, a fare chiarezza ci ha pensato il TAR del Lazio che con la sentenza del 3 febbraio scorso (1305/2014) ha stabilito chi può insegnarvi e chi no.

A darne notizia è Antimo Di Geronino nell’articolo che segue.

Le tabelle di confluenza, con le quali il ministero dell’istruzione ha consentito ai docenti delle scuole superiori di insegnare altre discipline, oltre a quelle relativa all’abilitazione posseduta, sono illegittime. Le tabelle, infatti, realizzano una revisione delle classi di concorso che avrebbe dovuto essere effettuata con un apposito regolamento. E siccome il ministero ha ritenuto di procedere con delle semplici note, tutto l’impianto è da rifare.
È quanto si evince da una sentenza del Tar del Lazio, depositata il 3 febbraio scorso (1305/2014). Il ricorso era stato presentato da un gruppo di docenti della classe di concorso A052 (greco e latino) che avevano lamentato l’utilizzo di insegnanti di un’altra classe di concorso (la A051, italiano e latino) nel biennio del ginnasio. E cioè in un percorso di studi nel quale, secondo la normativa in vigore mai abrogata, dovrebbero insegnare solo i docenti di greco e latino.
Il ricorso era stato argomentato facendo riferimento all’articolo 64, comma 4, del decreto legge 112/2008 «il quale sancisce che ogni e qualunque intervento di revisione, riorganizzazione, razionalizzazione (anche mediante accorpamento) delle classi di concorso deve avvenire con lo strumento del regolamento da
emanarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, legge 400/88». E quindi il riordino delle classi di concorso non poteva avvenire con una semplce nota ministeriale come era effettivamente avvenuto (si vedano le note 2916 del 21.3.2013 e 4405 del 7.5.2013).
Oltretutto, il decreto legge 112/2008 pon eva un limite di dodici mesi entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere ad emanare il regolamento. E tale termine è ormai decorso.
Di qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento delle note ministeriali, limitatamente alla questione oggetto del giudizio. E cioè nella parte in cui la tabella di confluenza stabilisce la corrispondenza tra classi di concorso e materie insegnate nell’ambito del liceo classico, equiparando la classe A051 a quella A052 per l’insegnamento delle materie di italia no,latino, storia e geografia nel biennio del liceo classico. La sentenza è immediatamente esecutiva, anche nelle more di un eventuale giudizio di impugnazione davanti al Consiglio di stato (art.33, comma 2 e 112, comma 2, del codice del processo amministrativo). E quindi l’amministrazione dovrebbe conformarsi al comando contenuto nella pronuncia, modificando gli organici in tal senso.

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