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PAS ANCHE PER IL 2015/2016, MA POI CAMBIA TUTTO COMPRESI I TITOLI D’ACCESSO

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Una vera e propria rivoluzione si abbatterà sulla scuola, ne scrive su ItaliaOggi Antimo Di Geronimo, la nuova disciplina sul reclutamento prevede il “pensionamento” dei PAS sostituiti solo dal percorso ordinario. Anche i vecchi titoli di acecsso delle classi di concorso non saranno validi, tutto, dunque, è destinato a cambiare.

Questo l’articolo.

Gli atenei, i conservatori e le accademie potranno continuare ad organizzare i Pas (percorsi abilitanti speciali) fino all’anno 2015/2016. Dopo questa data, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento bisognerà seguire il percorso ordinario. E i vecchi titoli di accesso alle classi di concorso non saranno più validi. Sono queste alcune delle novità più importanti contenute in una bozza di decreto, che sarà varato a breve dal ministero dell’istruzione (si veda Italia Oggi del 28 marzo scorso). Il provvedimento reca alcune modifiche al regolamento sulla formazione iniziale. E quando tali modifiche andranno a regime, l’effetto sarà quello di ridisegnare completamente la geografia dei titoli di accesso alle classi di concorso. La possibilità di istituire i Pas, che altro non sono se non abilitazioni riservate, rientra nella disciplina transitoria contenuta nel decreto 249/2010. Che prevede la sostituzione dei vecchi titoli di accesso elencati nel decreto 39/98, con le lauree specialistiche o magistrali del nuovo ordinamento. Va detto subito, peraltro, che l’introduzione della nuova disciplina non comporterà la cessazione della validità dei vecchi titoli di studio. Che continueranno ad essere validi ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro dei docenti di ruolo, sia ai fini della permanenza nelle graduatorie a esaurimento e nella I e II fascia delle graduatorie di istituto. Vale a dire, negli elenchi in cui risultano attualmente inclusi gli aspiranti docenti già in possesso di abilitazione all’insegnamento.
E in ogni caso, i titoli del vecchio ordinamento continueranno a conservare la loro validità ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di III fascia di istituto. Cambierà, però, il sistema di accesso ai percorsi di studio ordinari finalizzati al consegui mento delle abilitazioni all’insegnamento. Che sono gli attuali titoli di accesso ai concorsi ordinari. A differenza che in passato, adesso, ai concorsi ordinari si accede solo se si è già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. E il superamento dei concorsi non dà più titolo all’abilitazione.
Insomma, la nuova disciplina prevede un vero e proprio filtro in entrata, che renderà più difficile accedere all’insegnamento. Anche perché allungherà di molto i tempi di conseguimento dei titoli. L’ulteriore differenza tra la nuova e la vecchia disciplina è costituita anche dalla definitiva cancellazione di quello che una volta si chiamava <>. Allo stato attuale, infatti, il reclutamento dei docenti avviene al 50% tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e, per il restante 50%, mediante lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. Quando la nuova disciplina andrà a regime, invece, il reclutamento avverrà solo ed esclusivamente tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari. Che saranno banditi mettendo a concorso solo i posti affettivamente vacanti e disponibili. Ciò non cancellerà gli incarichi di supplenza. Più semplicemente: la nuova disciplina, a regime, servirà a sgravare gli uffici scolastici dalle procedure di assunzione dei supplenti, che saranno assunti solo tramite lo scorrimento delle graduatorie di istituto. Fermo restando, però, che ciò potrà avvenire solo quando le graduatorie provinciali si saranno esaurite. Sempre che il legislatore non decida di introdurre fasce aggiuntive che, di fatto, con il passare degli anni, hanno vanificato l’intento del legislatore che, all’atto della trasformazione delle graduatorie permanenti in elenchi ad esaurimento, intendeva chiudere a chiave le graduatorie provinciali.

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