Pensionamenti anche per il personale in servizio presso l’AFAM – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – nel seguente articolo vengono evidenziati quali requisiti occorre possedere per fare domanda e le stesse modalità per presentarla. Ricordiamo che la domanda va presentata attraverso il sito nazionale dell’Inps previa registrazione, di seguito sono spiegati i vari passaggi.
Anche per gli insegnanti e per il personale Ata in servizio nelle istituzioni Afam ( Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) è tempo di decidere, possedendone i requisiti, se andare in pensione o continuare a prestare servizio. Tempistica e modalità per la domanda di pensione o di permanenza in servizio sono state stabilite dal decreto direttoriale del 28 gennaio 2014, n. 482.
Domanda di cessazione dal servizio. Per presentare la domanda di cessazione dal servizio o di trattenimento in servizio oltre il limite di età e, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, avente effetto dal 1° novembre 2014, il personale in servizio nelle accademie di belle arti, nei conservatori di musica, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e negli istituti superiori per le industrie artistiche ha tempo fino al 28 febbraio.
Entro e non oltre tale data le domande dovranno essere presentate all’istituzione scolastica di titolarità. Nella domanda di cessazione, in particolare, deve essere contenuta una dichiarazione dell’interessato circa la volontà di cessa re comunque dal servizio o di permanere in servizio qualora venga accertata l’eventuale
mancanza dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico. La eventuale rinuncia alle domande di cessazione o di trattenimento in servizio è consentita esclusiva
mente entro il 7 marzo 2014.
Domanda di pensione. La domanda di accesso al trattamento pensionistico deve essere presentata all’inps, gestione ex inpdap, avvalendosi esclusivamente della modalità telematica di invio scegliendone una delle seguenti:
1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
2) presentazione della domanda tramite il Contact Center integrato (numero verde 803164)
3) presentazione telematica della domanda tramite l’assistenza gratuita dei patronati.
Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° novembre 2014.
Nei confronti del personale in servizio nelle istituzioni Afam trovano parziale applicazione le disposizioni generali in vigore per il personale della scuola statale. Pertanto, potrà andare inpensione dal 1° novembre 2014 il personale che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge 243/2004 e dalla legge 247/2007( pensione di vecchia ia: uomo 65 anni di età e almeno venti di contribuzione; donne 61 anni di età e almeno venti di contribuzione; pensione di anzianità: uomini e donne con almeno 60 anni di età e 36 di contribuzione o almeno 61 anni di età e 35 di contribuzione, oppure, indipendentemente dall’età anagrafica, 40 anni di contribuzione).
Il personale che non rientra nella precedente categoria potrà andare in pensione dal 1° novembre 2014 se potrà dare valere i seguenti requisiti:
1) per la pensione di vecchiaia: collocamento a riposo d’ufficio, se entro il 31 ottobre 2014 avrà maturato 66 anni e 3 mesi di età unitamente ad almeno 20 anni di contribuzione; collocamento a riposo a domanda se età e contributi saranno maturati al 31 dicembre 2014;
2) per la pensione anticipata: indipendentemente dall’età anagrafica, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva maturati, se donna, al 31 dicembre 2014; 42 anni e 6 mesi maturati, se uomo, sempre entro il 31 dicembre 2014. Per il solo personale femminile che opti per lapensione liquidata con il sistema contributivo,
per accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° novembre 2014 devono avere maturato i requisiti richiesti( minimo 57 anni e 3 mesi di età) e( minimo 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2013.
Trattenimento in servizio. L’istituto del trattenimento in servizio continua ad essere regolamentato, anche per il personale Afam, dalla normativa previgente l’entrata in vigore della nuova disciplina previdenziale (riforma Fornero). Lo ribadisce il decreto direttoriale i n esame che elenca anche i soggetti che possono presentare la
domanda di trattenimento in servizio e le condizioni oggettive per l’accoglimento della istanza da parte del consiglio di amministrazione dell’istituto in cui il richiedente presta servizio.
Non potranno comunque essere accolte le istanze di trattenimento in servizio del personale che aveva già maturato entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva prevista dalla precedente normativa(40 anni), e che entro il 31 ottobre 2014 consegue anche il requisito del compimento dei 65 anni di età.