I dirigenti scolastici che vogliono andare in pensione devono presentare la domanda di quiscenza entro il 28 febbraio. Per loro è prevista una doppia modalità di uscita, come spiega in questo dettagliatissimo articolo Nicola Mondelli.
Anche per i dirigenti scolastici è tempo di decidere se andare in pensione o, se possibile, continuare a prestare servizio anche per l’anno scolastico 2014/2015.
I dirigenti, a differenza del restante personale della scuola, possono una delle due soluzioni a loro disposizione: cessare dal servizio dal 1° settembre 2014 presentando la domanda entro il 28 febbraio 2014, oppure chiedere di rescindere il rapporto di lavoro anche prima del 1° settembre 2014.
L’alternativa è loro consentita dal combinato disposto delle norme in materia di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento di quiescenza contenute nel decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013, nella circolare ministeriale prot. n. 2855 del 23 dicembre 2013 e nell’articolo 12 del contratto collettivo nazionale dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 e negli articoli 27 e 32 del contratto collettivo nazionale 11 aprile 2006 non abrogati.
Sussiste pertanto un doppio regime per la cessazione dal servizio e l’accesso anticipato alla pensione dei dirigenti scolastici: quello delle dimissioni volontarie disciplinato dal decreto ministeriale n. 1058 del 23 dicembre 2013 e dalla circolare applicativa prot. n. 2855 recante la stessa data e quello del recesso con o senza preavviso disciplinato dall’articolo 12 del contratto collettivo nazionale dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 e dagli articoli non abrogati del contratto collettivo nazionale dell’11 aprile 2006.
I due regimi, che non sono stati modificati dal decreto legge 201/2011(riforma Fornero), pur essendo entrambi finalizzati alla cessazione del rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica, richiedono diverse modalità di applicazione e producono anche effetti giuridici ed economici diversi.
Dimissioni volontarie. I dirigenti scolastici che vogliono accedere alla pensione anticipata con decorrenza 1° settembre 2014 e beneficiare della disposizione dell’articolo 59,comma 9, della legge 449/1997, nella parte in cui consente a tutto il personale scolastico di maturare entro il 31 dicembre i requisiti per accedere al pensionamento dal 1° settembre, devono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2014, utilizzando esclusivamente la procedura web Polis “istanze on line” disponibile sul sito internet del ministero dell’istruzione. I requisiti anagrafici e contributivi da possedere per accedere alla pensione dal 1° settembre 2014 sono quelli richiesti dall’articolo 24 del decreto legge 201/2011 e successive integrazioni.
Possono accedere alla pensione di vecchiaia uomini e donne che potranno fare valere entro il 31 dicembre 2014 sessantasei anni e tre mesi di età e non meno di venti anni di anzianità contributiva. Per accedere invece alla pensione anticipata devono potere fare valere, sempre entro il 31 dicembre 2014, quarantadue anni e sei mesi di contribuzione, se uomini e quarantuno anni e sei mesi, se donne.
Inoltrando la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2014 potranno accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia le donne, che al 31 dicembre 2011 avevano sessantuno anni di età e gli uomini che compiono sessantacinque anni di età e che, sempre alla data del 31 dicembre 201, avevano maturato i requisiti per il diritto a pensione richiesti dalla normativa previgente l’entrata in vigore della riforma Fornero (quota 96). Al trattamento pensionistico di anzianità potranno invece accedere sia gli uomini che le donna che, sempre al 31 dicembre 2011, potevano fare valere “quota 96”( sessanta anni di età e trentasei di contributi o sessantuno anni di età e trentacinque di contributi), oppure una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni.
Il regime del recesso. In alternativa al regime delle dimissioni volontarie, ma sempre finalizzata alla cessazione anticipata dal servizio, i dirigenti scolastici possono utilizzare, con o senza preavviso, l’istituto del recesso disciplinato dagli articoli 27 e 32 del contratto 11 aprile 2006, dall’articolo 12 del contratto 15 luglio 2010, quest’ultimo espressamente richiamato dalla lett. B) della circolare ministeriale 2855 citata in premessa. Prima caratteristica dell’istituto del recesso è quella che non è sottoposto al limite temporale del 28 febbraio 2014 previsto dall’articolo 12 del citato contratto del 2010. La seconda è quella che non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 447/1997 nella parte in cui consente anche ai dirigenti scolastici di maturare entro il 31 dicembre i requisiti per accedere alla pensione dal 1° settembre.
Facendo ricorso all’istituto del recesso, il dirigente può infatti chiedere di cessare dal servizio in qualsiasi momento dell’anno scolastico e accedere al trattamento pensionistico, se dovuto, fin dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione. Nessuna penalizzazione sarà posta a suo carico se chiede di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro osservando i termini di preavviso indicati nel citato articolo 32(due mesi prima della data richiesta per recedere dal rapporto di lavoro, se si può fare valere una anzianità di due anni di servizio da dirigente, di ulteriore quindici giorni per ogni anno successivo di anzianità ma fino ad un massimo di quattro mesi).
Il dirigente che invece risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini suddetti è tenuto a corrispondere al ministero dell’economia e delle finanze un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. Durante il periodo di preavviso non è consentita la fruizione delle ferie e il periodo è computato nell’anzianità lavorativa a tutti gli effetti.
Trattenimento in servizio. Il trattenimento in servizio oltre i limiti di età è previsto dai commi 3 e 5 dell’articolo 509 del decreto legislativo 297/1994 e dall’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni. L’istanza di trattenimento in servizio può essere presentata in forma cartacea dai dirigenti che avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011, compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il 31 agosto del 2014. Negli altri casi l’istanza può anche essere presentata dai dirigenti che raggiungono i sessantasei anni e tre mesi di età sempre entro il 31 agosto 2014.
Nicola Mondelli
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