Il 10 gennaio è stato sottoscritto da CGIL,CISL, UIL e Confindustria uno “storico accordo” di applicazione degli “storici accordi” del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 in merito alla rappresentanza sindacale nel settore privato.
In concreto si applicano anche nel settore privato alcune delle norme che hanno caratterizzato negli ultimi anni le relazioni sindacali e l’organizzazione delle vertenze contrattuali nel pubblico impiego, compreso il comparto scuola (RSU e conteggio della rappresentatività con un mix di tessere sindacali formali e voti espressi nelle elezioni RSU).
Ma introduce alcune novità che rappresentano una pericolosa forzatura nei confronti dei diritti sindacali e di democrazia dei lavoratori che potrebbero avere ripercussioni anche nel settore pubblico:
- Sono ammesse alla contrattazione per il Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale SOLO le federazioni che firmatarie degli accordi del 28 giugno 2011 e del 31 maggio 2013 e che abbiano una rappresentatività non inferiore al 5% con meccanismo analogo a quello del Pubblico Impiego.
- I Contratti Collettivi Nazionali hanno valore se sottoscritti formalmente dalle OO.SS. che rappresentino almeno il 51% della rappresentanza.
- I contratti aziendali sottoscritti con le stesse maggioranze di quelli nazionali possono essere sottoposti al voto dei lavoratori su richiesta di almeno una delle Confederazioni (non Federazioni..) firmatarie degli accordi o almeno dal 30 % dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
- Fatto importante. I contratti collettivi aziendali POSSONO MODIFICARE IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO (prestazioni lavorative, orari e organizzazione del lavoro) al fine “di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa”.
- Vengono sanzionati i comportamenti attivi od omissivi che impediscano l’applicazione dei contratti come previsto dalle intese. Le sanzioni possono essere pecuniarie o relative alla sospensione dei diritti sindacali di fonte contrattuale.
- I comportamenti non conformi agli accordi sono oggetto di procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale (ad es. se la FIOM, federazione, non intende applicare gli accordi, sarà la CGIL, confederazione, a decidere con le altre confederazioni firmatarie degli accordi insieme alla Confindustria).
- Viene istituita una Commissione interconfederale permanente per il monitoraggio dell’attuazione degli accordi composta da sei membri designati da Confindustria e CGIL,CISL e UIL tra esperti di diritto del lavoro presieduta da un settimo componente scelto dalle parti.
La FGU- Gilda degli Insegnanti esprime preoccupazione in particolare sul principio che introduce la derogabilità al livello aziendale del contratto nazionale di lavoro e sul potere arbitrale delle confederazioni rispetto all’autonomia delle federazioni. Confida che tutto ciò non sia introdotto surrettiziamente nelle contrattazioni del settore del Pubblico Impiego e ribadisce la necessità, per il settore scuola di riorganizzare la contrattazione integrativa per evitare la inaccettabile frammentazione derivata da più di 8.500 contratti di istituto.
Gilda degli insegnanti,
Federazione Gilda-Unams,
della provincia di Venezia