Il contratto di supplenza stipulato con il docente senza titolo, che abbia presentato la mera messa a disposizione, va inteso “fino a nomina dell’avente diritto”. Pertanto, se successivamente all’assunzione dovesse farsi avanti un docente munito del titolo di specializzazione, il dirigente ha l’obbligo di licenziare il docente senza titolo già in servizio e di assumere l’insegnante specializzato. É questo il principio affermato dal Tribunale di Lecce con un’ordinanza collegiale emessa il 9 maggio scorso in sede di reclamo. Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, spiega come bisogna comportarsi quando l’assunzione del supplente sia stata effettata facendo ricorso alle cosiddette «messe a disposizione«, previo esaurimento delle graduatorie di istituto. Sulla questione, peraltro, il ministero dell’istruzione si è già espresso con due note emanate, rispettivamente, il 18 e il 20 settembre (9416 e 9594). Senza dire nulla, però, in riferimento ai contratti stipulati con docenti senza titolo.
E quindi la pronuncia del Tribunale di Lecce è particolarmente preziosa, perché fa luce su un aspetto della materia che non è ancora stato affrontato dall’amministrazione centrale. A questo proposito, il collegio ha ricordato che uno degli interessi prioritari tutelati dalla legge 104/92 è quello di garantire attività di sostegno agli alunni portatori di handicap mediante l’assegnazione di docenti specializzati. «La legge è chiara», si legge nel provvedimento «nell’evidenziare che nelle scuole di ogni ordine e grado deve essere data priorità ai docenti specializzati nel sostegno, poiché primario ad ogni altro interesse contrapposto è quello del discente handicappato«. E dunque, l’assunzione di docenti senza titolo può essere giustificata solo in caso di assoluta carenza di aspiranti in possesso del diploma di specializzazione. Fermo restando, però, che i relativi contratti di supplenza non possono recare un termine definito, dovendo essere assoggettati a condizione sospensiva. Ciò per consentire all’alunno di giovarsi solo temporaneamente e in via meramente eccezionale del sostegno di un docente senza titolo.
Salvo poi essere reintegrato nel suo pieno diritto ad ottenere tutela qualificata, nel momento in cui l’istituzione scolastica dovesse riuscire a reperire un docente titolato. Nel qual caso, il dirigente è sempre tenuto ad assumere il docente avente titolo previo licenziamento del senza titolo.
di Antimo Di Geronimo
http://informazionescuola.it/2014/01/21/sentenza-del-tribunale-di-lecce-sostegno-chi-e-senza-specializzazione-puo-essere-licenziato/