Partono i PAS oppuire no? Se partono saranno gli atenei sede dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria ad ospitare i Pas, se invece il titolo è considerato già abilitante i precari potranno iscriversi direttamente in seconda fascia.
Vi rimandiamo all’articolo a firma di Antimo Di Geronimo
Gli atenei che sono sedi dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria potranno attivare a breve i percorsi abilita nti speciali (Pas) per l’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Lo ha fatto sapere il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con una nota firmata dal capo dipartimento per l’istruzione, Luciano Chiappetta e del capo diparti mento dell’università, Marco Mancini. Il provvedimento è stato emanato il 14 gennaio scorso (prot. 77/2014) e reca le prime disposizioni per procedere all’attivazione dei Pas, anche per il segmento formativo della scuola primaria e della scuola dell’infanzia.
A questo proposito, l’amministrazione centrale ha informato gli atenei della riapertura della banca dati delle università per consentire l’aggiornamento dei dati inseriti. Il ministero ha chiarito, inoltre, che sarà consentito inserire i dati relativi all’utenza sostenibile da parte dei singoli atenei relativamente agli anni accademici 2013/14, 2014/15 e 2015/16. Terminata la fase dell’aggiornamento dei dati il ministero procederà tempestivamente ad autorizzare i corsi. Dopo di che gli atenei potranno avvia re le procedure per l’ammissione dei candidati e l’avvio delle attività formative. I Pas sono dei percorsi di formazione per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie. L’aspirante
deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso.
Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale. Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999. E cioè se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Tale requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale. E’ valido anche il servizio prestato sul sostegno alle stesse condizioni del servizio prestato su classi di concorso, avendo come riferimento la graduatoria che ha costituito titolo di accesso.