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LEGGE DI STABILITÀ – ECCO LE DETRAZIONI PER IL LAVORO DIPENDENTE

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La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto alcune significative novità per quanto concerne lapressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, vediamole nel dettaglio.

Il comma 127 dell’unico articolo che compone la Legge aumenta infatti le detrazioni Irpef per i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati.

In particolare, viene riformulato l’art. 13 del Tuir, il Testo unico sulle imposte sul reddito, e introdotto un nuovo sistema di calcolo a valere dal 1° gennaio 2014.

Questo è il testo del comma 127:

“All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c) 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 euro»;

c) il comma 2 è abrogato”.

In sostanza, ecco cosa cambia:

1.per i redditi non superiori a 8.000 euro la detrazione Irpef passa da 1.840 a 1.880 euro (c’è un aumento di 40 euro);

2.per i redditi tra gli 8.000 e i 28.000 euro (riguarda la la maggior parte dei lavoratori dipendenti o assimilati, come ad esempio i collaboratori con contratto a progetto) le regole per il calcolo della detrazione vengono così modificate: è necessario aggiungere a 978 euro il risultato del prodotto tra 902 e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 (quindi 978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000);

3.per redditi compresi tra i 28.000 e i 55.000 euro, la detrazione è pari a 978. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000 – reddito complessivo e 27.000 euro.

4.È stato abrogato il comma 2 che attribuiva una detrazione aggiuntiva se il reddito complessivo si collocava tra i 23.000 euro e i 28.000 euro.

Le detrazioni per lavoro dipendente che dunque riducono l’imposta Irpef da pagare spettano solo alla seguente condizione: se alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi derivanti da rapporto di lavoro dipendente e quelli assimilati, come ad esempio i compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche “a progetto”, o i redditi percepiti dai soci di cooperative o ancora le borse di studio e gli assegni di formazione professionale.

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