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Pensionamenti – Scatta la cessazione d’ufficio anche a domanda

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La cessazione dal servizio può avvenire sia presentando apposita volontaria istanza, secondo le modalità e le regole indicate nei predetti due documenti ministeriali, che d’ufficio.
La cessazione d’ufficio dal servizio è disposta autonomamente dall’amministrazione scolastica ed opera nei confronti sia dei dirigenti scolastici che dei docenti e del personale Ata soggetti alla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto legge 201/2011, che compiranno i 65 anni di età entro il 31 agosto 2014, ovvero nei confronti di coloro che, soggetti invece alla normativa vigente, alla stessa compiranno 66 anni e tre mesi di età.
Come chiarito dalle circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 20/2008, n. 4/2009 e n. 46078 del 18 ottobre 2010, espressamente richiamate dalla circolare ministeriale in esame, la cessazione dal servizio d’ufficio può essere disposta, previo preavviso da notificare entro il 28 febbraio 2014, anche nei confronti del personale che entro il 31 agosto 2014 maturerà 40 anni di anzianità contributiva e che alla data del 31 dicembre 2011 possedeva i requisiti per il diritto a pensione. Ai docenti e al personale Ata il preavviso dove essere notificato dal dirigente scolastico.
Ai dirigenti scolastici il preavviso deve invece essere notificato dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale competente. Sempre previo preavviso, l’amministrazione scolastica può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi la cessazione dal servizio con effetto 1° settembre 2014, nei confronti del personale che entro il 31 agosto 2014 avrà maturato una anzianità contributiva di 41 anni e sei mesi, se donna e 42 anni e sei mesi, se uomo. Tale facoltà non potrà in ogni caso essere esercitata nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione prevista dal comma 10 dell’art. 24 del decreto legge 201/2011 e successive integrazioni(riduzione sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributiva maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni, riduzione elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età)

ItaliaOggi

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