A chi tocca l’eventuale cattedra orario esterna che si potrebbe verificare nell’organico di una scuola?
Verrebbe da dire senza pensarci troppo per il sottile: “Tocca a quel docente che si trova collocato all’ultimo posto nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari”. Risposta scontata ma completamente errata. Infatti non è affatto così. Qualcuno, attribuendo in tal modo al DS più poteri rispetto a quelli che la legge prevede, ritiene invece che sostiene invece sostiene invece che, toccando al dirigente scolastico il compito di assegnare i docenti alle classi e ai plessi, sia una prerogativa del dirigente scolastico scegliere chi debba ricoprire la cattedra oraria esterna. Quest’ultima ipotesi è completamente strampalata; infatti il dirigente scolastico non può in alcun modo decidere, anche se la cattedra orario esterna fosse strutturata nello stesso comune, chi dovrà ricoprire tale posto in organico. Allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Si possono verificare due ipotesi: la prima è che la cattedra orario esterna continui ad esistere in continuità con l’anno scolastico precedente, la seconda è che si formi ex novo. Le modalità di assegnazione nelle due ipotesi sono sostanzialmente differenti. Entrambe le situazioni sono specificate nell’art. 18 dell’ultimo CCNI sulla mobilità, firmato il 17 dicembre 2013. Nel suddetto art. 18 si precisa che il docente trasferito in passato su cattedra orario esterna costituita tra scuole diverse, sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche eventualmente nella terza scuola. Comunque sia il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate nel decreto di trasferimento, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola. Se invece non si costituirà una cattedra interna, il docente, sempre che non abbia fatto domanda volontaria di trasferimento in altre scuole, rimarrà sulla cattedra oraria esterna, anche se in graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari occuperà una tra le prime posizioni.
La stessa cosa vale anche se il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, nel caso si verifichi che nella scuola di titolarità, e non nelle altre scuole di completamento, si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra. Altrimenti rimarrà titolare, sempre se non avrà fatto richiesta specifica di mobilità in altre sedi, ancora nella stessa cattedra esterna.
Cosa succede invece se la cattedra oraria esterna si forma ex novo? In tal caso bisogna precisare che anche i beneficiari di precedenze ai sensi dell’art. 7 comma 2 in caso si tratti di cattedre orario esterne dello stesso comune parteciperanno alla loro assegnazione, come tutti gli altri docenti della scuola regolarmente graduati nella graduatoria interna d’istituto.
In riferimento a quanto previsto dal su citato art. 18 al comma 18 è scritto che qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale, e non permanente fino ad assorbimento automatico come nell’ipotesi precedente, ma dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto, formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c dell’ipotesi di contratto di mobilità appena firmato, che esclude i beneficiari di precedenza solo nel caso in cui le cattedre orario esterne siano costituite tra scuole di comuni diversi o, nel caso di grandi città, di distretti sub comunali diversi.
Verrebbe da dire senza pensarci troppo per il sottile: “Tocca a quel docente che si trova collocato all’ultimo posto nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari”. Risposta scontata ma completamente errata. Infatti non è affatto così. Qualcuno, attribuendo in tal modo al DS più poteri rispetto a quelli che la legge prevede, ritiene invece che sostiene invece sostiene invece che, toccando al dirigente scolastico il compito di assegnare i docenti alle classi e ai plessi, sia una prerogativa del dirigente scolastico scegliere chi debba ricoprire la cattedra oraria esterna. Quest’ultima ipotesi è completamente strampalata; infatti il dirigente scolastico non può in alcun modo decidere, anche se la cattedra orario esterna fosse strutturata nello stesso comune, chi dovrà ricoprire tale posto in organico. Allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Si possono verificare due ipotesi: la prima è che la cattedra orario esterna continui ad esistere in continuità con l’anno scolastico precedente, la seconda è che si formi ex novo. Le modalità di assegnazione nelle due ipotesi sono sostanzialmente differenti. Entrambe le situazioni sono specificate nell’art. 18 dell’ultimo CCNI sulla mobilità, firmato il 17 dicembre 2013. Nel suddetto art. 18 si precisa che il docente trasferito in passato su cattedra orario esterna costituita tra scuole diverse, sarà tenuto a completare l’orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche eventualmente nella terza scuola. Comunque sia il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate nel decreto di trasferimento, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola. Se invece non si costituirà una cattedra interna, il docente, sempre che non abbia fatto domanda volontaria di trasferimento in altre scuole, rimarrà sulla cattedra oraria esterna, anche se in graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari occuperà una tra le prime posizioni.
La stessa cosa vale anche se il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni diversi, nel caso si verifichi che nella scuola di titolarità, e non nelle altre scuole di completamento, si liberi una cattedra articolata con scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su questa ultima cattedra. Altrimenti rimarrà titolare, sempre se non avrà fatto richiesta specifica di mobilità in altre sedi, ancora nella stessa cattedra esterna.
Cosa succede invece se la cattedra oraria esterna si forma ex novo? In tal caso bisogna precisare che anche i beneficiari di precedenze ai sensi dell’art. 7 comma 2 in caso si tratti di cattedre orario esterne dello stesso comune parteciperanno alla loro assegnazione, come tutti gli altri docenti della scuola regolarmente graduati nella graduatoria interna d’istituto.
In riferimento a quanto previsto dal su citato art. 18 al comma 18 è scritto che qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale, e non permanente fino ad assorbimento automatico come nell’ipotesi precedente, ma dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto, formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c dell’ipotesi di contratto di mobilità appena firmato, che esclude i beneficiari di precedenza solo nel caso in cui le cattedre orario esterne siano costituite tra scuole di comuni diversi o, nel caso di grandi città, di distretti sub comunali diversi.
Tecnica della Scuola