Le assenze non retribuite interrmpono il servizio e possono pregiudicare non solo il riconoscimento dell’anno scolastico ma anche la futura ricostruzione di carriera. Tutte le regole utili.
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Le ferie, i permessi ed le assenze del personale della scuola assunto con contratto a tempo determinato sono regolati dall’art. 19 del contratto collettivo nazionale della scuola 2006-2009 attualmente vigente. Bisogna dire che per quanto riguarda le ferie del personale precario della scuola, l’art. 19 che garantiva il pagamento delle ferie non godute è stato modificato dalle leggi n. 135 del 7/7/2012 e n. 228 del 24/12/2012, che prevedono una monetizzazione delle ferie a rango ridotto. Infatti per i docenti precari con contratto fino al 30 giugno o per i supplenti brevi le ferie possono essere monetizzate, anche se dal conto delle ferie effettivamente maturate bisogna sottrarre i giorni in cui l’attività didattica è stata sospesa, cioè le vacanze di Natale, di Pasqua ed anche una parte di giugno. Bisogna sapere anche che le assenze senza assegni fatte dal personale con contratto a tempo determinato interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti. Questo è scritto con totale chiarezza nel comma 8 del su citato art. 19. Anche le assenze per malattia, che oltre il terzo mese non vengono retribuite, interrompono l’anzianità di servizio. Sono comunque escluse quelle che riguardino il caso di gravi patologie che richiedano terapie, anche temporaneamente invalidanti; vengono anche esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate, per cui spetta l’intera retribuzione. Ma quali sono i giorni di malattia del personale precario della scuola che non vengono retribuiti e che interrompono l’anzianità di servizio? Incominciamo con il ricordare che il personale docente ed Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. Poiché il comma 6 dell’art. 19 asserisce che le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti , si conviene che dal terzo mese in poi di malattia si interrompe a tutti gli effetti la maturazione dell’anzianità di servizio. Bisogna sottolineare che un’interruzione dell’anzianità di servizio, potrebbe comportare la non validità dell’anno scolastico per esempio per la ricostruzione di carriera o per il riconoscimento del punteggio di anzianità pre-ruolo nella mobilità. Le assenze per eventi lieti come i 15 giorni consecutivi per il matrimonio o per eventi tristi come i 3 giorni di lutto per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado, sono invece computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio. |