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LA CONTINUITÀ DIDATTICA NON È UN DIRITTO ASSOLUTO

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ll principio della continuità didattica non può essere inteso come un diritto assoluto del docente a non essere rimosso dalla propria cattedra, bensì come una regola da osservarsi, da parte dell’amministrazione scolastica, soprattutto nell’interesse degli alunni, finendo per integrare, in questo specifico contesto, un modo preferenziale di gestione delle decisioni sulla mobilità degli insegnanti. É questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Bologna, con la sentenza 947del 12 dicembre scorso. In buona sostanza, dunque, la prerogativa del docente, non soggetto a procedimenti disciplinari o per incompatibilità ambientale, di permanere presso una determinata cattedra non costituisce un diritto soggettivo proprio dell’insegnante, bensì è espressione riflessa del diritto degli alunni a ricevere un’adeguata formazione scolastica. Il caso riguardava una docente alla quale era stata assegnata una classe diversa da quella dove aveva prestato servizio l’anno prima, perché i genitori si erano lamentati del suo operato. E quindi, il dirigente scolastico, per evitare l’innescarsi di un crescendo di tensione, aveva ritenuto di allontanare l’insegnante. Che non aveva gradito tale scelta e aveva adito il giudice. Il tribunale però le ha dato torto, confermando la legittimità della decisione del dirigente, seppure con il beneficio della compensazione delle spese.

http://informazionescuola.it/2014/01/01/la-continuita-didattica-non-e-un-diritto-assoluto/

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