A seguito della pubblicazione del dispositivo, pubblichiamo ora la versione integrale della sentenza comprensiva della parte motiva, con la quale il Tribunale di Arezzo sez. Lavoro ha accolto in pieno le richieste di un docente inserito nella graduatorie di terza fascia d’Istituto, circa la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina, ma successivamente al conseguimento del titolo valido per l’insegnamento. Pertanto non si può che esprimere piena soddisfazione al risultato ottenuto dal docente.
In riferimento a tale provvedimento, si evidenzia come il Tribunale di Arezzo ha ritenuto del tutto fondata la posizione assunta da questa difesa circa la non necessità di integrazione del contraddittorio con riguardo agli altri docenti presenti nella medesima che sarebbero potuti essere scavalcati dal docente per il tramite dall’attribuzione dello stesso punteggio “In effetti il liticonsorzio necessario ricorre fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa si che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, liticonsorzi necessari), ma nella fattispecie in esame il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa parte esclusivamente della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data, senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che beninteso, potrebbero intervenire volontariamente ex art. 105 c.p.c.)
Il Giudice aretino, inoltre, prosegue nel sostenere l’ampia portata del comma 7 dell’art. 485 D. L.vo 297/94, ove è previsto che il servizio militare è valido a tutti gli effetti “né può essere derogata da norme di rango secondario (id est : Decreti Ministeriali) come quelli indicati da parte resistente, dato che costituisce principio indiscusso che le antinomie (ovverosia i contrati fra norme) vadano risolte in base al criterio gerarchico”.
In ultimo deve rilevarsi che il Giudice, sempre in adesione a quanto sostenuto dalla difesa del docente, ha ritenuto che non dovesse applicarsi l’art. 2050 di cui al D.Lvo n. 66 del 2010, che sancisce il principio della valutabilità del servizio di leva nei concorsi pubblici solo se prestato in costanza di rapporto, poiché “ le c.d. graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola non sono graduatorie costituenti l’esito di una procedura concorsuale in senso stretto…, ma sono graduatorie costituite da un elenco nel quale sono collocati soggetti già in regolare possesso del titolo abilitante per l’insegnamento…”
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