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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: (I GENITORI FANNO AFFERMAZIONI SUL DOCENTE? Il docente ha diritto di accedere agli atti.. nessuna privacy può impedirlo.

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NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 di seguito “Codice”) nei confronti della Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Scafati, con le quali XY ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti non ancora trasmessi – unitamente al proprio fascicolo personale – all’Istituto Comprensivo T. Anardi (presso il quale la stessa presta attualmente servizio), tra cui, in particolare, il verbale di una riunione tenutasi in data 21 aprile 2008 alla presenza dei genitori degli alunni dell’interessata nel quale sarebbero riportate dichiarazioni rese dai genitori medesimi in ordine alla ricorrente, nonché le “dichiarazioni fatte firmare ai genitori convocati presso la Direzione didattica e in parte depositate in tribunale (…)”; l’interessata, inoltre, ritenendo che i propri dati personali, anche di carattere sensibile, siano stati illecitamente trattati, si è opposta all’ulteriore utilizzo degli stessi chiedendone la cancellazione;

VISTO il ricorso regolarizzato il 15 aprile 2013 nei confronti della Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Scafati, con il quale XY, non avendo ottenuto idoneo riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ha ribadito le proprie richieste (non tutte rientranti tra i diritti di cui all’art. 7 del Codice) con particolare riferimento alla comunicazione dei dati personali contenuti in tutti i documenti che la riguardano non ancora inseriti nel proprio fascicolo personale che, a suo dire, risulterebbe “incompleto” (tra cui, in particolare, il verbale del 21.4.2008 e le altre dichiarazioni dei familiari degli alunni) e alla contestata liceità dell’utilizzo dei dati personali di tipo sensibile da parte della predetta Direzione didattica che avrebbe impropriamente comunicato al Ministero dell’Economia – Comitato di verifica per le cause di servizio – dati relativi al proprio stato di salute (nonché dati relativi allo stato di salute della sorella, dati, questi ultimi, di cui era in possesso in ragione dei benefici concessi in base alla legge n. 104/1992);

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 23 aprile 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessata, nonché l’ulteriore nota del 12 giugno 2013 con cui, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 16 maggio 2013 con la quale la Direzione didattica 3° Circolo di Scafati, nel rappresentare che la docente è stata “trasferita a domanda” presso altro Istituto scolastico “a far data dal 1.9.2011 e che, come di prassi, il suo fascicolo personale è stato trasmesso alla scuola di destinazione”, ha precisato che “data l’enorme ed anormale mole di documentazione (…) le operazioni si sono svolte in più riprese e si sono concluse con l’invio del 25 ottobre 2012”; nella medesima nota la resistente ha affermato che per quanto riguarda il richiesto verbale del 21.4.2008 (che riguarda “un incontro con i genitori degli alunni delle classi prime (…) nel quale si esprimono da parte dei genitori medesimi valutazioni (…)”), così come per le altre dichiarazioni rese dai familiari al dirigente scolastico, “non avendo questi avuto alcun rilievo nel rapporto di impiego dell’interessata e su alcun provvedimento pregiudizievole”, dovrebbero “permanere nella  riservatezza dei rapporti dirigenziali con l’utenza”;

VISTA la nota datata 28 maggio 2013 con la quale la ricorrente, nel replicare all’affermazione della controparte secondo cui il fascicolo personale è stato trasmesso a più riprese in quanto “enorme ed anomalo”, ha affermato che in realtà si è provveduto alla sua, peraltro ancora parziale, trasmissione solo a seguito di “diverse richieste e anche denunce rese ai carabinieri”; quanto poi al verbale del 21.4.2008, trattandosi di “dichiarazioni-interrogatorio sulla sua persona fatte firmare da alcuni genitori delle due classi prime di cui l’interessata era coordinatrice di italiano”, la ricorrente ha ribadito la richiesta di averne accesso;

VISTE le note pervenuta via e-mail il 28 giugno 2013 e il 4 luglio 2013 con le quali l’istituto scolastico resistente, nel precisare che il fascicolo personale dell’interessata è stato trasmesso “alla scuola di nuova appartenenza secondo la prassi istituzionale dell’ordinamento scolastico, e senza alcun intervento esterno addirittura delle forze dell’ordine”, ha altresì affermato che il predetto fascicolo non può ritenersi incompleto per la mancanza del verbale del 21.4.2008, giacché quest’ultimo “non vi è mai stato incluso, in quanto il fascicolo va formato con l’inserimento dei dati attinenti allo svolgimento del rapporto di lavoro che abbiano ricadute sul curriculum, sullo svolgimento del rapporto lavorativo, sulla tutela previdenziale”; nella medesima nota la resistente ha chiarito che l’accesso al citato verbale rientra piuttosto “nell’ambito di applicazione della legge n. 241/1990 e correttamente  a suo tempo l’interessata ne fece richiesta e altrettanto correttamente la dirigente scolastica ne rifiutò l’accesso anche a tutela della riservatezza delle opinioni espresse confidenzialmente dalle famiglie degli alunni in un rapporto fiduciario ed informale, trattandosi di un atto interno senza contenuto provvedimentale né supportante alcun atto derivato o connesso”; infine, con riferimento al lamentato invio di documentazione contenente dati sullo stato di salute dell’interessata e di sua sorella al Comitato di verifica per le cause di servizio, l’istituto resistente ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice: “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di non avere trasmesso (successivamente alla pronuncia del Garante del 12 gennaio 2012) alcuna documentazione relativa all’interessata “se non alla scuola di nuova titolarità della stessa, così come risulta dal nostro protocollo informatico”;

RILEVATO che il presente ricorso viene preso in considerazione con esclusivo riferimento alle richieste formulate ex art. 7 del Codice così come contenute nell’interpello preventivo e nell’atto di ricorso;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la ricorrente, nel chiedere l’accesso ai dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nel verbale del 21.4.2008 e nelle dichiarazioni fatte firmare ai genitori convocati presso la Direzione didattica, non inseriti nel fascicolo personale trasmesso all’Istituto scolastico presso il quale la stessa presta attualmente servizio, ha legittimamente esercitato il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice con istanze alle quali l’istituto resistente era tenuto a fornire idoneo riscontro, istanze che, tuttavia, fanno riferimento a documenti contenenti dati personali o comunque informazioni anche riferite a terzi cui la stessa non ha diritto di accedere ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO infatti che il diritto di accesso di cui all’art. 7 del Codice è distinto dal diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, in quanto è volto a consentire agli interessati di ottenere, ai sensi dell’art. 10 del predetto Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti è peraltro prevista, dall’art. 10, comma 4, del Codice (ferma restando l’omissione di dati personali riferiti a terzi), nel caso in cui l’estrapolazione dei dati dell’interessato da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare;

RITENUTO quindi, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l’effetto, ordinare alla Direzione didattica statale 3° Circolo di Scafati di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all’art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardano contenuti nel verbale del 21.4.2008 e nelle altre dichiarazioni rese dai genitori al dirigente scolastico, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO altresì che, sulla base degli elementi forniti dall’istituto scolastico resistente nel corso del procedimento, non risulta che il trattamento dei dati relativi allo stato di salute dell’interessata sia stato effettuato in violazione di legge, avendo il titolare del trattamento dichiarato che successivamente al provvedimento di questa Autorità del 12 gennaio 2012 (che ha vietato l’ulteriore utilizzo dei dati relativi alle condizioni di salute della sorella dell’interessata), lo stesso, “come risulta dal protocollo informatico”, non ha trasmesso alcun dato personale riferito all’interessata a soggetti diversi dalla “scuola di nuova titolarità della stessa”; ritenuto pertanto di dover ritenere infondate le richieste di opposizione e di cancellazione dei dati personali della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Scafati di comunicare alla ricorrente, secondo le modalità di cui all’art. 10 del Codice, i dati personali che la riguardano contenuti nel verbale del 21.4.2008 e nelle altre dichiarazioni rese dai genitori al dirigente scolastico, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara infondate le richieste di opposizione e di cancellazione dei dati personali della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere alla Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Scafati, ai sensi dell’art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell’avvenuto adempimento del provvedimento (o dell’avvenuta proposizione dell’opposizione) entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l’inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell’art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

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