Trasferimenti
L’art. 2, annulla il limite minimo dei cinque anni, infatti da adesso sarà possibile chiedere trasferimento dopo l’immissione in ruolo da una provincia all’altra, dopo tre anni: “Come stabilito dalla Legge 128/13, il blocco per la mobilità interprovinciale per il personale docente è stato portato da cinque a tre anni, pertanto potrà presentare domanda di trasferimento interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente”.
Sempre all’art. 2, particolare attenzione è stata data a chi assiste un genitore disabile: “il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo della precedenza art. 7, punto V), non rientra nel blocco triennale e può partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale”. E ancora: “Tra i destinatari della mobilità sono stati inseriti i docenti delle classi di concorso C/555 e C/999 che, per effetto dell’art. 15, c. 9 della Legge 128/13, hanno titolo, a domanda, al transito in ad altra classe di concorso o posto”.
Novità anche per gli ITP ex Enti locali C999 e C555 e per gli inidonei
l’art. 44. “Al comma 2, tra i destinatari della mobilità del personale Ata, è stato inserito anche il personale docente inidoneo e gli ITP appartenenti alle classi di concorso C/555 e C/999 che, in attuazione dell’art. 15 della Legge 128/13, dovessero optare per il passaggio nei ruoli Ata”. Inoltre, “nelle premesse le parti hanno concordato sul l’opportunità di prevedere, per il futuro, un punteggio per i docenti che avranno acquisito i titoli per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL)”.
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