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Disposizioni per i docenti appartenenti ai contingenti ad esaurimento

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Con nota 6 dicembre 2013 prot. n. 13219 il Miur si richiama all’art. 15, comma 9, del D.L. n. 104/2013, convertito in Legge n. 128/2013, che dispone che al personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, anche nell’a.s. 2013-14, è consentito transitare su altra classe diconcorso per la quale sia abilitato o in altro posto di insegnante tecnico-pratico per il quale possieda idoneo titolo di studio, purché non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia.

In mancanza dell’abilitazione necessaria per transitare in altra classe di concorso o di idoneo titolo di studio per transitare su altro posto di insegnante tecnico pratico, il suddetto personale transita nei ruoli del personale A.T.A. con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o di collaboratore scolastico.

È riconosciuta la facoltà di presentare istanza di partecipazione ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno.

Il personale docente che transita nei ruoli del personale I.T.P. o A.T.A. verrà immesso in ruolo su tutti i posti che annualmente si rendono vacanti e disponibili, con decorrenza giuridica nell’annoscolastico in corso e con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda.

Al fine di transitare nei ruoli del personale I.T.P. ed A.T.A., il personale interessato deve comunicare, con modalità cartacea all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità, la provincia di appartenenza nonché la classe di concorso relativa al ruolo degli I.T.P. o il profilo professionale del ruolo A.T.A. richiesti.

 

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