La circolare n. 13000 del 3 dicembre 2013 il ministero aveva suscitato qualche confusione, per fare chiarezza il MIUR ha emanato la nota 13220 del 6 dicembre.
Nel dettaglio la nota precisa che:
- coloro che, già inidonei all’entrata in vigore della nuova legge, optano per la mobilità per altra amministrazione (domanda allegato B), nelle more rimangono in servizio nella scuola attuale;
- le altre attività per le quali si può essere utilizzati, come previsto dall’art. 7 sempre della legge n. 128/13, ovvero di supporto ad attività di prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla didattica, sono attività eventualmente “aggiuntive” rispetto a quelle attualmente svolte e per le quali si può essere utilizzati (e non sostitutive). Quindi rimane valido il Ccni del giugno 2008 (sulle modalità di utilizzo del personale docente inidoneo) e queste altre attività sono, dunque, a richiesta degli interessati;
- nei confronti di chi dovesse essere dichiarato inidoneo tra la data di entrata in vigore della legge (8/11/2013) ed il 31/12/2013, si applica sempre il comma 7 dell’art. 15 della legge, ovvero si è trattati alla stregua di chi era già inidoneo alla data della nuova legge. Farà domanda, optando per le due possibilità (modello A oppure B) o entro il 15 dicembre oppure, comunque, entro 30 gg dalla nuova certificazione di inidoneità.