Ogni anno nelle scuole si ripresenta puntualmente il problema delle cattive prassi dello “sdoppiamento ” delle classi o, peggio ancora, delle classi scoperte nel caso di assenza dell’insegnante.
Questa è una cattiva abitudine di alcuni Dirigenti scolastici ed è una procedura del tutto illegittima che ne può determinare la responsabilità diretta.
Il Dirigente scolastico non può limitarsi ad assicurare la semplice vigilanza ma è tenuto a garantire la formazione e la continuità didattica dei ragazzi quali elementi prioritari insiti nei compiti istituzionali della scuola dell’autonomia.
Questi concetti sono stati ribaditi dal Miur negli anni con specifiche note.
Il Miur, nel dare indicazioni alle scuole, è partito dalla considerazione che le ore eccedenti, tenendo conto dell’ammontare limitato delle risorse disponibili, si esauriscono celermente e che l’utilizzo di dette ore ha natura emergenziale ed ha il solo obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente.
Fatta questa premessa, il Miur ha previsto che i Dirigenti scolastici, al fine di garantire la formazione e la con tinuità didattica, possano provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nei seguenti casi:
* scuola Primaria: anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni, come previsto dall’art.28, c.5, CCNL;
* Scuola secondaria: anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 15 giorni.
(Nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, nota n.9839 dell’8 novembre 2010)
UIL Scuola