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Permesso breve e programmazione – Anno di prova – Ore di supplenza – Cattedre a 20 ore sì o no?

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Cattedre a 20 ore sì o no?: Giacomo della Rondinella

Domanda
Sono un docente titolare da 25 anni della cattedra A025 di Disegno e storia dell’Arte e il mio orario settimanale è stato sempre di 20 ore di insegnamento. Dal prossimo anno scolastico, secondo quanto mi è stato comunicato dal DS, il mio orario sarà ridotto a 18 ore. Desidero innanzi tutto sapere se la cattedra A025 prevede o meno un orario di 20 ore. Non mi risulta che sia stato abrogato quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 1 dicembre 1952 in merito agli orari e agli obblighi di insegnamento, né che tale DM sia stato superato dalla riforma Gelmini. C’è poi un aspetto di carattere economico. Finora la mia retribuzione e la base pensionistica sono state calcolate rispetto a un orario di 20 ore. Cosa accadrà con la contrazione del mio orario a 18 ore? Presumo che ne ricaverò un danno. Vorrei un parere sull’intera questione e se del caso sapere se ci sono gli estremi per un eventuale ricorso per il danno economico, sia stipendiale sia pensionistico, che potrei ricevere dal cambio di orario.

Risposta
La riconduzione a 18 ore delle cattedre di interesse è atto dovuto, atteso che la durata della prestazione è tassativamente indicata nell’art. 28 del vigente contratto di lavoro, a nulla rilevando l’esistenza di eventuali prassi derogatorie. Si veda anche l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009.

Ore di supplenza: Stefano Bottarelli

Domanda
Nel mio Istituto all’inizio dell’anno scolastico una circolare prevede la possibilità di svolgere ore di supplenza a pagamento in sostituzione di docenti assenti secondo un elenco predisposto, sottolinea che in tali ore il docente non si deve limitare a una mera sorveglianza della classe, ma deve effettuare attività didattica. E’ legittimo chiedere ai docenti di sostituirsi ai colleghi assenti (al di là della coincidenza della materia), in un’attività didattica una tantum e improvvisata, senza rispettare il metodo del docente assente, unico titolare di tale attività, anche per un discorso di rispetto del metodo impostato sulla classe da parte di quest’ultimo?

Risposta
L’obbligazione contrattuale dei docenti è costituita in via prioritaria dalla prestazione di insegnamento. La prestazione di vigilanza, pur essendo consustanziale alla prestazione di insegnamento è collegata a quest’ultima da un mero rapporto di sussidiarietà. La pretesa del dirigente scolastico, dunque, risulta informata alla normativa vigente.

Anno di prova: Pasquale Barone

Domanda
Sono risultato vincitore del concorso per docenti per la classe A059. Al momento sono in possesso di un assegno di ricerca presso l’università. Se mi metto in aspettativa, questo crea problemi per l’anno di prova? Quante volte può essere rinviato l’anno di prova?

Risposta
Ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del decreto legislativo 297/94: “ Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.”. Non di meno, il Ministero dell’istruzione, con nota prot. n.39/segr. dir. pers. del 28 maggio 2001, ha chairito che: “Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.”.

Permesso breve e programmazione: Lia Farris

Domanda
Sono un’insegnante di scuola primaria, ho chiesto due ore di permesso in orario di programmazione. Può il DS chiedere di recuperare tali ore in attività di insegnamento?

Risposta
Ai sensi dell’articolo 28, comma 5, del vigente contratto di lavoro, le cosiddette ore di programmazione, nella scuola primaria, rientrano tra le attività di insegnamento. Conseguentemente, la pretesa del dirigente scolastico di disporre il recupero tramite altre ore di insegnamento è da considerarsi legittima.

Treccani.it

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