Le assenze dovute a cause di forza maggiore, nelle quali rientrano a pieno titolo le assenze dovute alla sospensione delle lezioni disposte dal sindaco, non assumono rilievo ai fini del raggiungimento dei 200 giorni di lezione necessari alla validità dell’anno scolastico e devono essere regolarmente retribuite. E’ quanto si evince, rispettivamente, da una nota dell’USR per l’Emilia Romagna e da un analogo provvedimento del Ministero del lavoro.