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PAS EX TFA SPECIALI – DEFINITE ANCHE LE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DEI CORSI TRA I VARI ANNI

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FLC CGIL – E’ stato pubblicato il 22 novembre il Decreto Dipartimentale 45/13, con il quale si forniscono indicazioni per l’organizzazione dei corsi e si definiscono i criteri per l’eventualeripartizione degli aspiranti su più anni accademici.

Organizzazione dei corsi

I corsi saranno organizzati dagli Atenei e dalle istituzioni AFAM in accordo con gli Uffici scolastici regionali.

Nel caso in cui il numero dei candidati, per un determinato insegnamento, sia esiguo (<30), oltre ai corsi interregionali, sarà anche possibile prevedere accorpamenti per insegnamenti omogenei e attivare modalità formative a distanza (e-learning).

In caso di difficoltà nell’organizzazione dei corsi sarà possibile attivare convenzioni con le scuole o con le fondazioni degli ITS.

I corsi si svolgeranno a partire dalla metà di dicembre 2013 e dovranno concludersi entro luglio 2014.

Per quanto riguarda i contenuti dei corsi si fa riferimento all’allegato 11 bis del Decreto 81/13 (modifica del DM 249/10) e all’allegato A al DM 11 novembre 2011. Nel Decreto dipartimentale sono indicate le modalità di valutazione e i punteggi dei singoli moduli. L’abilitazione si consegue con un voto finale di almeno 60/100.

La frequenza è obbligatoria: sono consentite assenze (da recuperare con modalità on-line) fino al 20%. Almeno un terzo delle ore previste dovranno essere in presenza, la parte rimante sarà dedicata ad attività di studio e all’e-learning.

E’ previsto il riconoscimento di eventuali crediti (fino al 15%) acquisiti attraverso il Dottorato di ricerca o perfezionamenti e master attinenti le discipline per le quali ci abilita.

Ripartizione dei candidati

In caso di capacità insufficiente gli USR gradueranno i candidati sulla base dei seguenti criteri:

  1. assenza di altra abilitazione
  2. assenza di altra abilitazione per lo steso ordine di scuola
  3. punteggio dei servizi prestati applicando (per i soli servizi) la tabella della III fascia d’istituto
  4. maggiore età (a parità di punteggio)

Per la valutazione dei servizi si terrà conto di quelli presenti a sistema per al scuola statale e dell’autocertificazione degli aspiranti per al scuola paritaria e la formazione professionale.

Chi non avesse dichiarato, in occasione della domanda, il possesso di altre abilitazionidovrà farlo (all’USR competente) ai sensi del DPR 445/00: la mancata dichiarazione si configura come un falso.

Su questi criteri abbiamo dichiarato il nostro dissenso, in considerazione che in molti casi l’abilitazione posseduta può non essere più spendibile a causa dei tagli e che in ogni caso rappresenta un elemento di merito che non può essere penalizzato.

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