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MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE A.S.2012/2013

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Il Miur trasmette una nota della Ragioneria Generale dello Stato sul divieto di pagare le ferie non fruite, al fine della corretta applicazione dell’art. 5, comma 8, del DL. n. 95/2012 e dell’art. 1, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 228/2012

 Con la nota prot. n. 12195 del 14 novembre 2013 il Miur ha trasmesso una nota del MEF – Ragioneria Generale dello Stato dei primi di settembre (nota prot. n. 72696 del 4/9/2013) riguardante un argomento rispetto al quale le segreterie scolastiche hanno ancora molti dubbi applicativi: la monetizzazione delle ferie non godute dal personale scolastico nell’a.s. 2012/2013.

Si tratta di una disposizione di cui avevamo già dato notizia nel mese di settembre e che ora è stata formalizzata alle scuole direttamente dal Miur.
In estrema sintesi, la nota del Mef dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è consentita la “monetizzazione” delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
Nulla, invece, è cambiato per il personale ATA circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL. Pertanto, a decorrere dal 7 luglio 2012, al personale tecnico e amministrativo può essere riconosciuta la “monetizzazione” solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.
Non vi sono neanche state modifiche per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e sino al termine delle attività didattiche, rispetto al divieto generale di “monetizzazione” posto dall’articolo 5 comma 8 del decreto legge 95/2012 nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. Pertanto, per detto personale la “monetizzazione” è consentita unicamente nei residui casi contemplati nel parere 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, vale a dire che “la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore dell’art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti)”.
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