Recupero del 2012 ai fini dei gradoni si farà. Una parte dei fondi necessari, 120 milioni, sarà attinta dai risparmi certificati dal ministero dell’economia, derivanti dal taglio di 135mila posti di lavoro nella scuola operato con l’articolo 64, del decreto legge 78/2010. La restante parte, circa 180 milioni di euro (secondo l’ufficio legislativo del senato ogni anno di ritardo vale un risparmio per l’erario di circa 300 milioni) sarà attinto dalle risorse destinate al finanziamento del fondo di istituto. É quanto emerso in un incontro che si è tenuto a viale Trastevere il 22 novembre scorso tra il ministro dell’istruzione, Maria Chiara Carrozza, e i vertici dei sindacati rappresentativi della scuola: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. Prima che i soldi arrivino in busta paga, però, sarà necessaria l’emanazione di un atto di indirizzo all’Aran da parte del governo. Dopo di che l’agenzia convocherà i sindacati e darà il via alle trattative. Infine, se le parti giungeranno ad un accordo, sarà stipulato un contratto che fisserà le condizioni per il ripristino del 2012 ai fini della progressione di carriera. In pratica, lo stesso percorso che è stato seguito l’anno scorso per il recupero del 2011. E che ha portato, il 13 marzo scorso, alla sottoscrizione del contratto da parte dell’Aran e di Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams (la Cgil non lo ha firmato). Con la prossima tornata contrattuale, dunque, il triennio di ritardo della progressione stipendiale disposta dal decreto legge 78/2010 sarà completamente recuperato. E poi bisognerà pensare a come reintegrare anche l’utilità del 2013, sempre ai fini dei gradoni.
Utilità che è stata cancellata per effetto dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 122/2013. É bene ricordare che il ritardo della progressione di carriera è stato introdotto dall’art. 9 del decreto legge 78/2010. Che al comma 23 dispone che «gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti».
Il 2010 è stato recuperato attingendo 320 milioni di euro dai fondi derivanti dal taglio di 135mila posti di lavoro nella scuola disposto dall’articolo 64 del decreto legge 78. Il 2011, invece, è stato reintegrato solo in parte con i fondi dell’articolo 64 e, per la restante parte, attingendo i soldi dalle risorse destinate al fondo di istituto (si veda il contratto del 13 marzo 2013). Infine, il 2012 dovrebbe essere recuperato a breve con lo stesso sistema. In buona sostanza, dunque, il criterio che è stato seguito è quello di utilizzare parte dei fondi destinati allo straordinario, per evitare il deprezzamento della prestazione ordinaria.
Deprezzamento strutturale che, peraltro, avrebbe effetti non solo sullo stipendio, ma anche sulla pensione e sulla buonuscita. Non tutti i sindacati, però, hanno accolto con favore la notizia della disponibilità del governo ad aprire le trattative per modificare la destinazione d’uso dei fondi dello straordinario. Secondo la Flc Cgil di Mimmo Pantaleo, infatti, «l’intervento comporterebbe un taglio a regime insostenibile del Mof del 36% con buona pace della contrattazione di istituto e dell’autonomia scolastica». Di segno contrario il giudizio del segretario della Cisl scuola, Francesco Scrima, «la questione del recupero del 2012 resta assolutamente prioritaria e va quanto prima portata a soluzione, come già avvenuto per i due anni precedenti». In tal senso anche il giudizio della Uil scuola, che giudica la certificazione dei risparmi, dice il segretario Massimo Di Menna, «un risultato concreto grazie al quale, anche per il terzo anno sarà riconosciuta l’anzianità di servizio e saranno pagati gli aumenti». Lo Snals-Confsal guidato da Marco Paolo Nigi spinge per «andare ad una rapida soluzione del problema». Chiede l’immediata emanazione dell’atto di indirizzo anche Rino Di Meglio, coordinatore di Gilda-Unams. Resta il fatto, però, che il decreto 122/2013 all’articolo 1, comma 1, lettera b), dispone la cancellazione dell’utilità del 2013 ai fini dei gradoni, prorogando di un anno le disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 23, del decreto legge 78/2010 (la norma che ha cancellato l’utilità del 2010 del 2011 e del 2012 ai fini dei gradoni.). Dunque, c’è ancora altra strada da fare.
Carlo Forte