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GUIDA – FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE SUPPLENTE (ART. 19)

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FERIE, PERMESSI E ASSENZE

del personale supplente (art. 19)

 

Nei limiti di durata della nomina, il personale supplente ha diritto alla fruizione dei seguenti

istituti, la cui illustrazione è riportata alle singole voci:

  • aspettativa;
  • congedi parentali;
  • permessi brevi;
  • infortunio sul lavoro o malattia dovuta a causa di servizio, con la validità della nomina in costanza di detta patologia.

Per il resto, si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni che seguono.

Ferie:

·      sono calcolate in proporzione al servizio prestato, e sono fruite, su richiesta del dipendente, nei periodi di interruzione dell’attività didattica, nell’ambito della durata del rapporto di impiego;

 

·      le ferie non godute vengono pagate alla cessazione del rapporto di lavoro nel caso in cui il supplente non ne abbia chiesto la fruizione (si ribadisce quindi che le ferie devono essere chieste dal personale e non “imposte” dal dirigente).

Permessi:

  • matrimonio: 15 giorni continuativi, interamene retribuiti;

 

  • per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso non retribuito;

 

  • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di permesso non retribuito;

 

  • lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: 3 giorni di permesso retribuito per evento;

 

  • congedi parentali (vedi scheda specifica).

Assenze per malattia.

Il personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico. In ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta:

  • per intero nel primo mese di assenza;
  • al 50% nel secondo e terzo mese;
  • per i rimanenti 6 mesi: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio.

Il personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee

ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

 

Trattenute disposte dall’art. 71 della legge 133/2008.

Per ogni singolo periodo di malattia, nei primi 10 giorni di assenza viene corrisposto solo il

trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze dovute a:

Ø  infortunio sul lavoro;

Ø  causa di servizio;

Ø  ricovero ospedaliero e day hospital e per il seguente periodo di convalescenza.

In caso di gravi patologie,

le giornate di assenza per ricovero in ospedale o in day hospital, per sottoporsi a terapie e per le conseguenze certificate delle terapie stesse:

 

  • sono escluse dal computo delle assenze;

 

  • vengono retribuite per intero;

 

  • non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio.

 

Maturazione dell’anzianità di servizio:

 

  • non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente;

 

  • viene interrotta dalle assenze senza assegni.

 

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