Per l’Aran le ore eccedenti l’orario di servizio devono essere considerate come orario di servizio da recuperare attraverso riposi compensativi
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Ai sensi dell’art. 64, comma 4, del CCNL Scuola 29.11.2007, il personale Ata può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente scolastico e in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati.
La partecipazione avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all’attuazione dei profili professionali.
Nel rispondere ad apposito quesito (SCU_04_04_13), l’Aran ha precisato che, se rispettate tutte le condizioni previste, le ore eccedenti l’orario di servizio prestate dal personale Ata per partecipare al corso per il conseguimento della patente europea, saranno considerate come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.
Sempre in tema di formazione, riportiamo anche un precedente parere dello stesso Aran (SCU_23_05_13). In questo caso il quesito era: “Un docente a tempo determinato con incarico annuale può essere esonerato dal servizio per partecipare ad attività di formazione?”. Con riferimento a quanto dispone in merito il CCNL Scuola, l’Aran ha precisato che l’art. 64non fa alcuna differenza tra docenti assunti a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di “gli insegnanti” che si riferisce a tutto il personale in servizio.
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