Aggiornamento (21.10.2013): nel testo depositato al Senato è stato espunto il passaggio relativo all’indennità di accompagnamento di cui è oggetto il presente articolo.In queste ore circola la prima bozza della legge di Stabilità per il 2014. Il testo sarà approvato dal Consiglio dei Ministri e poi inizierà il previsto iter alle Camere fino all’approvazione finale. Solitamente il testo definitivo, frutto di dibattiti, accordi, emendamenti, risulta molto diverso dalla stesura iniziale.
Nondimeno destano preoccupazione due commi contenuti nella prima bozza e relativi all’indennità di accompagnamento.
L’indennità di accompagnamento, come noto, è una provvidenza assistenziale concessa alle persone con invalidità totale che non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita o che non riescono a deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore. Si tratta quindi di persone con grave disabilità.
La provvidenza, che ha la natura di un’indennità per servizi che lo Stato non riesce a garantire, viene erogata a prescindere dell’età e a prescindere dal reddito personale.
L’importo mensile dell’indennità di accompagnamento agli invalidi civili è di 499,27 euro.
La normativa italiana prevede anche l’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti, ma la bozza della legge di Stabilità non ne tratta.
La prima misura ipotizzata è di porre un limite reddituale per le persone invalide che richiedono l’indennità di accompagnamento dopo il compimento del 65esimo anno di età.
Il limite reddituale di riferimento è quello del solo richiedente ed è fissato in 40.000 euro lordi l’anno. Nel caso la persona sia coniugata si considera anche il reddito del coniuge. In questo caso il limite è di 70.000 euro l’anno (sempre lordi). Non vengono considerate le spese deducibili e detraibili sostenute dall’interessato o dal coniuge.
Dalla lettura del testo, espresso in modo tecnicamente confuso, sembra di comprendere che in tale conteggio del reddito sia compresa la stessa indennità di accompagnamento. La bozza infatti recita: “Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”
Il secondo comma riguarda chi, ultra 65enne, già percepisca l’indennità di accompagnamento. Il diritto “acquisito” rimane tale, ma l’importo dell’indennità di accompagnamento non viene rivalutato annualmente.
Sotto il profilo generale queste misure cambierebbero radicalmente l’inquadramento giuridico dell’indennità di accompagnamento lasciando permeare la possibilità di limitarne la concessione eliminando quindi la natura indennitaria della stessa provvidenza.
Non essendo ancora disponibile la relazione accompagnatoria, non è dato sapere quale, a parere del Governo, sia il risparmio per le casse dello Stato.
15 ottobre 2013
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
Testo dei due commi presenti nella prima bozza di legge di Stabilità.
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, all’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, dopo le parole “a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età” sono aggiunte le seguenti: ”, a condizione che il soggetto possieda redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo annuale pari o inferiore a 40.000 euro, se non coniugato, ovvero, se coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, redditi cumulati con quelli del coniuge di importo pari o inferiore a 70.000 euro. I limiti reddituali di cui al presente comma sono annualmente rivalutati sulla base della percentuale di variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell’anno precedente. Per coloro che risultano possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiori a quelli di cui al presente comma l’indennità è corrisposta in misura tale che, considerando l’importo della stessa, non comporti un reddito complessivo superiore ai predetti limiti.”
2. Per i soggetti che, a seguito di istanza presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, siano titolari di indennità già in godimento alla data di cui al comma 1 ovvero già concessa con decorrenza anteriore alla predetta data, se in possesso di redditi personali assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 40.000 euro, se non coniugati, ovvero se coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, in possesso di redditi cumulati con quelli del coniuge di importo superiore a 70.000 euro, non opera, finché permane tale condizione, il meccanismo di rivalutazione automatica delle prestazioni.