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IN G.U. LA LEGGE SULLE ASSENZE DEI DONATORI DI SANGUE

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Tra le novità in G.U. l’atteso art. 4 bis che modifica l’art 6 comma 2 quater del DL 216/11 (legge 14/12) con l’aggiunzione che le assenze “per coloro che godono di congedi parentali sono equiparate a servizio effettivo”
Il caso dunque, sollevato dal nostro sito, con cui si denunciava che l’Inps, dopo la riforma Fornero, non conteggiava più nel calcolo pensionistico tutte le giornate in cui i lavoratori fossero stati assenti, perché impegnati nella donazione del sangue, nonostante si fosse autorizzato dalla legge ad avere un “recupero” (cfr la legge 219/05, che all’articolo 8 comma 1 prevde il riconoscimento della retribuzione e dei contributi per la giornata in cui si è compiuta la donazione), viene definitivamente risolto.
L’art. 4 bis modifica l’art 6 comma 2 quater del DL 216/11 (legge 14/12)con l’aggiunzione di: “…nonche’ per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.”
Pertanto le assenze per i donatori di sangue nonché le assenze per coloro che godono di congedi parentali sono equiparate a servizio effettivo e non avranno effetti negativi per la penalizzazione sulla pensione “anticipata” prevista dall’art. 24 della legge 214/2011(D.L. 201/2011) e succ mod. ed int.(D.L. 216/2011) per quanti vanno in pensione con meno di 62 anni.
Si ricorda che il Decreto 101/2013, a fronte di una sentenza negativa del Tar, prevedeva all’art. 2 comma 4 e 5 la validità dei pensionamenti d’ufficio per i 65 anni
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