Se il contratto collettivo non lo prevede, non è possibile fruire del congedo in modalità oraria
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Con riferimento ad una richiesta di chiarimenti sull’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001 e art. 1, comma 339, della l. n. 228 del 2012, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha risposto all’Università degli studi dell’Insubria con parere del 7 ottobre 2013.
Nella risposta al quesito il Dipartimento precisa che il comma 1 bis del suddetto art. 32, aggiunto dalla l. n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria; lo stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva di settore le modalità per l’applicazione e la fruizione di tale congedo.
Ad oggi, per quanto riguarda il settore del lavoro pubblico, i contratti non hanno ancora provveduto al recepimento di tale norma e pertanto, per l’applicazione della disposizione in questione l’Amministrazione dovrà attendere il recepimento attraverso il contratto collettivo di comparto o la contrattazione quadro.
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