Fino al 3 anno di vita del bambino per un periodo massimo complessivo tra genitori di 6 mesi: retribuzione al 100% per i primi 30 giorni e poi 5 mesi al 30%. Per ulteriori periodi e oltre i 3 anni fino all’8 anno nessuna retribuzione: si ha l’indennita pari al 30% solamente se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione , pari a euro 16101,47(=6440,59 *2.5) per il 2013 come da Circolare INPS n. 47 del 26/3/2013 punto 4 lett. B (clicca qui)
Sulla retribuzione al 100% dei primi 30 giorni di facoltativa oltre i 3 anni risulta negativo l’orientamento delMEF, Miur, dell’ARAN e dell’INPDAPvedi sull’argomento mie precedenti articoli clicca qui e (clicca qui) ,nonostante la Cassazione con ordinanza 3606/2012 ha dato ragione ad una ricorrente per la retribuzione al 100% dei primi 30 giorni oltre i 3 anni di vita del bambino(clicca qui)