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VIGILANZA AL SUONO DELLA CAMPANELLA

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Di solito nelle scuole in cui l’entrata alle lezioni è prevista alle ore otto del mattino, si predispone l’organizzazione della vigilanza in entrata con l’ingresso in classe dei docenti cinque minuti prima, ovvero alle sette e cinquantacinque minuti
In contemporanea deve essere controllato anche il regolare ingresso degli studenti alla campanella delle otto, e non permettere loro un ingresso anticipato alla campanella delle sette e cinquantacinque minuti. Il tutto affinché non possa accadere alcun incidente all’interno del plesso scolastico quando i professori sono già tutti in aula, in quanto la scuola diventerebbe responsabile per mancata vigilanza. Infatti, la Suprema Corte con la sentenza n. 22752 del 4 ottobre 2013 ha riconosciuto il risarcimento danni in favore di una studentessa delle elementari che, salita su un muretto del cortile antistante la scuola, si era fatta male prima dell’inizio delle lezioni.
A tal proposito la Corte di Cassazione scrive così: “In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”. Quindi la scuola è obbligata a disporre tutto quello che è necessario per evitare che l’alunno provochi danno a sé o a terzi all’interno e nel cortile della stessa., compresa la scrupolosa osservanza dell’orario di ingresso degli studenti.
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