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OGGETTO: Percorsi abilitanti speciali – chiusura procedura di accertamento dei requisiti di accesso.

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In attesa dell’imminente adozione del decreto, con il quale questo Ministero fornirà le istruzioni relative all’attivazione dei corsi, come previsto dall’art. 3 comma 12 e dall’art. 6 comma 3 del D.D.G. n. 58 del 25.07.2013, si invitano le SS.LL. a voler concludere in tempi brevi le procedure di accertamento del possesso dei requisiti di accesso  ai PAS.

Con l’occasione, si forniscono alcune indicazioni in merito al riconoscimento dei servizi validi per l’accesso:

 

1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio validi per l’accesso, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124,corrispondente al servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

2. Non è valido il servizio prestato come educatore per accedere ai percorsi abilitanti speciali per la scuola primaria e dell’infanzia.

3. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile ,ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.

4. E’ valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

5. E’ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.

6. E’ valido il servizio giuridico in costanza di contratto.

Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l’accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto e purché sia stato prestato un anno di effettivo servizio.

7. E’ valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari”, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l’intera durata del progetto.

E’ fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.

8. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.

9. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

Sono valutabili i servizi prestati con contratto d’opera o di collaborazione coordinata e continuativa per tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso limitatamente ai giorni di effettivo servizio .

10. E’ valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile ad insegnamenti curricolari.

11. E’ valutabile il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).

12. E’ comunque valido, nelle more dell’adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell’anno scolastico 2012/13.

13. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).

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