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PERCORSI ABILITANTI SPECIALI: INDICAZIONI SUI REQUISITI DI ACCESSO

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In attesa dell’imminente adozione del decreto, il Miur invita gli UU.SS.RR. a completare le procedure di accertamento del possesso dei requisiti di accesso ai PAS; a questo scopo ha fornito alcune indicazioni in merito al riconoscimento dei servizi validi.

In particolare la nota 23 ottobre 2013 prot. n. 2306 chiarisce che:

  • è valutabile il servizio prestato nell’anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, corrispondente al servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;
  • non è valido il servizio prestato come educatore per accedere ai PAS per la scuola primaria e dell’infanzia;
  • il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile;
  • è valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero;
  • è valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta.
  • è valido il servizio giuridico in costanza di contratto.
  • è valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari”. Il servizio è riconosciuto per l’intera durata del progetto. È fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta;
  • il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso dalle cui graduatorie si è stati nominati.
  • i servizi prestati con contratti atipici, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati, sono valutati per l’intero periodo;
  • è valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile ad insegnamenti curricolari.
  • è valutabile il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l’intera durata del progetto formativo. Il servizio è valutabile se esso sia riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste;
  • è consentito cumulare i servizi prestati negli ambiti disciplinari di tipo verticale della scuola secondaria di I e II grado;
  • è valido il servizio svolto nell’anno scolastico 2012/13;
  • sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante.
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