Ennesimo regalo ai cittadini italiani partorito dalle fertili menti del MIUR. Ebbene si, cari colleghi, amici musicisti, grazie alle geniali trovate del perfido DM 81, voi che avete passato dagli 8 ai 10 anni in conservatorio a studiare da musicisti e che magari dal 1991 siete in attesa che venga nuovamente indetto un concorso pubblico e che magari avete anche frequentato i famosi due anni integrativi tornando a studiare dopo il diploma di conservatorio, voi che siete da anni in attesa che si metta la parola fine alla diatriba che vorrebbe il diploma di conservatorio finalmente equiparato ad una laurea di secondo livello solo dopo un decreto che doveva essere emanato entro 3 mesi dal 21/12/2012, ebbene voi….lasciate perdere ogni velleità di insegnamento!
ANALISI DELLA NORMATIVA: Non siamo improvvisamente impazziti, purtroppo, abbiamo “soltanto” riletto approfonditamente i testi che regolano l’accesso all’insegnamento ed abbiamo scoperto che secondo il Dm 249/2010, così come modificato dal DM 81/13, i diplomati di conservatorio non solo non potranno “abilitarsi” mediante la sola frequenza dei TFA di durata annuale, ma dovranno intraprendere da capo un percorso di studi TRIENNALI, ma se ciò non bastasse a toglier il sonno ai tranquilli musicisti, sempre secondo il medesimo decreto, essi non potranno nemmeno più inserirsi nelle graduatorie d’Istituto di III fascia quindi, conseguentemente, insegnare!
Cerchiamo di spiegare tecnicamente ciò che le fertili menti legislative del MIUR hanno creato, non sappiamo se incidentalmente o volontariamente ma, in ogni caso, a grave discapito di chi ha buttato anni di studio per ottenere un titolo che di fatto risulta “scaduto”!
DM 249/2010 (versione aggiornata, così come modificato dal DM 81/13) – ART. 15 (Norme transitorie e finali):
1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:
a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22…
Premesso che le lettere b) e c) del medesimo comma, inerenti la questione dei diplomati Iseff e degli studenti universitari, risultano omessi dal frammento citato, in quanto non inerenti la vicenda in questione, ad una lettura attenta del comma a), ci si accorge che nemmeno quest’ultimo ricomprende la categoria dei diplomati di conservatorio che operano sulla CDC di strumento A077.
E’ chiaramente espresso che SOLO i possessori di titoli e qualifiche di cui al DDMM 39/1998 e DM 22/2005 potranno ‘abilitarsi’ mediante la SOLA frequenza dei TFA, mentre tutti gli altri ne risultano esclusi.
Accertato che nessuno dei due decreti citati riguarda la CDC A077 (Strumento Musicale alle Medie) e che tale classe di concorso, istituita in tempi relativamente recenti risulta disciplinata da una normativa a parte, non resta che dedurre che i diplomati di conservatorio che desiderino ‘abilitarsi’ nella classe di concorso di strumento musicale, non potranno fare altro che accedere ai percorsi abilitanti previsti dall’art. 9, comma 1, lett. a del medesimo decreto, intraprendendo da capo un percorso di studi triennale.
Fin qui sembrerebbe che i musicisti siano “soltanto” DIMENTICATI dalla legge ma, il bello deve ancora venire!
Leggendo il successivo comma 3 del medesimo articolo si scopre che:
3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni.
Leggendo con un minimo di attenzione, ci si renderà immediatamente conto che i diplomati di conservatorio, risulteranno esclusi dall’accesso a tale classi di concorso, per la CDC di strumento musicale in quanto l’accesso alle Graduatorie d’Istituto di III fascia sarà in futuro garantito ai SOLI possessori dei titoli di cui al comma a) e c)!!!
Rimanendo inoltre sul tema, si deduce inoltre che chi frequenterà i percorsi triennali abilitanti previsti dal decreto, a differenza degli attuali docenti di III fascia che attraverso la frequenza dei TFA o PAS potranno accedere alla II fascia delle graduatoria d’Istituto, accederanno al massimo alla III fascia di tale graduatoria…perché??? Si noti che la dicitura “sostituiscono integralmente per le relative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39″ significa, in “legalese”, che sostituiscono i titoli per l’accesso alla III fascia!!!
Insomma, bisogna ammettere che se il DM 249/2010 era già alla sua nascita un pasticcio, non si può che constatare che con l’emanazione del DM 81/13, questo pasticcio si è allargato e la nuova forma del decreto, risulta nella sua stesura ancora più assurda e insulsa di quanto non lo fosse già in partenza…
POSSESSORI DI DIPLOMI DI II LIVELLI NON ESENTI DAGLI EFFETTI DEL DECRETO: Se i possessori di un diploma accademico di secondo livello pensavano di dormire sonni tranquilli, pensino bene di svegliarsi subito!
Secondo la tabella n°9 del DM 249/2010, l’accesso ai ‘soli TFA’ di strumento musicale è consentito ai SOLI possessori di un “diploma accademico di secondo livello per la formazione dei docenti della scuola secondaria di I grado nella classe di concorso di strumento (A077)”.
Cercando di tradurne il significato completo, quella piccola riga indica che, sebbene si tratti in entrambi i casi di “diplomi accademici di secondo livello”, i diplomi cui fa riferimento il decreto, sono quelli espressamente previsti dall’art. 9, comma 1, lettera “a” del decreto 249/2010. I diplomi accademici di II livello di cui sono in possesso molti dei docenti che operano sulla CDC A077 sono invece riferiti alla L. 508/1999, e quindi, non sono la stessa cosa!!! Provenendo da due “leggi” diverse e dato che nell’ultimo decreto è specificato il riferimento all’ultimo “tipo” di diploma, chi ha frequentato il “biennio” aggiuntivo al conservatorio, pensando di rimanere in una graduatoria per l’insegnamento, ha…sbagliato!
Ad hanno sbagliato anche tutti quei musicisti che, dopo anni di studio ed una carriera musicale in giro per il mondo, magari pensavano, raggiunta una età più matura, di dedicarsi alla trasmissione delle loro innumerevoli competenze ai più giovani. Cari quarantenni e cinquantenni, orchestrali e uomini di spettacolo, voi che avete studiato per anni ed avete immagazzinato saperi ed esperienze, se, sfruttando i vostri vecchi titoli, pensavate di fermarvi ad insegnare a qualche giovane mente nella scuola italiana, sappiate che non c’è speranza! Il MIUR ha decretato che saranno degni di insegnare solo quelli che seguiranno i nuovi geniali percorsi scolastici fatti di sapienti corsi di formazione universitaria!
COSA PROPONE L’ASSOCIAZIONE LA VOCE DEI GIUSTI: Che ci crediate o meno la lettura del testo del decreto è contorta nella forma ma chiara nel significato: cari amici musicisti ci hanno…come si dice…pianofortato, no clarinettato, anzi flautato…insomma non ricordo bene lo strumento ma l’effetto è chiaro!
La Voce dei Giusti ancora una volta è stata la prima ad accorgersi della nefasta opera ministeriale. A tal proposito si fa sapere che l’associazione ha stabilito di prolungare i termini di adesione al ‘Ricorso A077′ per l’impugnazione del DM 81/13, inserendo all’interno del ricorso nuove censure relative alle recenti scoperte in ambito giuridico.
Nel far sapere quindi che la data di adesione al ricorso A077 è stata prorogata al 25 Ottobre 2013, si invita chi fosse interessato ad aderirvi a visitare lapagina del ricorso.
associazione.lavocedeigiusti.it