Sulla base delle FAQ seguenti, che sono ancora in bozza e che quindipotrebbero subire variazioni, il MIUR appresterà una specificacircolare.PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS).FAQ: RICONOSCIMENTO SERVIZI VALIDI PER L’ACCESSO
1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non èvalutabile,ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché nonriconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. E’ valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.
3. E’ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza ilpossesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile allaclasse di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possessodi almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologiadi posto richiesta.
4. E’ valido il servizio giuridico in costanza di contratto.
Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità ocongedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizionecessario per l’accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanzadi contratto.
5. E’ valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari”,compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciutoper l’intera durata del progetto.
Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini dellamaturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito allaspecifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatoriesi è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori diMusica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio inuna delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La sceltadeve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per lesuddette classi di concorso.
7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente,ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolaririspetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo lemedesime modalità continuative delle corrispondenti attività diinsegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la datadi inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’interoperiodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavorodipendente.
8. E’ valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché siastato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorsoe alle ore curricolari.
9. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazioneprofessionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni pergarantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, se il servizio siastato svolto per l’intera durata del progetto formativo e siariconducibile a classi di concorso in base alle tabelle dicorrispondenza dell’Intesa relativa alle linee guida per larealizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degliistituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazioneprofessionale regionali (Intesa del 16/12/2010).
10. E’ comunque valido, nelle more dell’adozione del nuovo decreto dimodifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell’anno scolastico2012/13.
11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se siainterpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell’aspirante(es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione deltitolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).
Incontro ministero – sindacati
Docenti classi di concorso C/999 e C/555.Va trovata una soluzione per il loro utilizzo
Il giorno 15 ottobre si è svolto un incontro tra le organizzazionisindacali e il Miur per affrontare gli aspetti relativi ai docentititolari delle classi di concorso C/999 e C/555, in applicazionedall’art. 15 del Decreto Legge 104/13.
I rappresentanti del ministero, su richiesta dei sindacati, hannopresentato un monitoraggio della situazione relativa al personale delledue classi di concorso che, oltre all’attuale situazione lavorativa,riporta i titoli di studio posseduti e le eventuali abilitazioni deisingoli docenti.
Questi dati sono importanti per capire quanti sono complessivamente idocenti che sono già in possesso di un titolo spendibile per unarisistemazione attraverso un passaggio di cattedra.
Il Miur, in applicazione del D.L., in prima battuta prevede, infatti,il transito su altra classe di concorso per la quale detto personalesia abilitato o in possesso di idoneo titolo di studio per altro postodi Insegnante Tecnico Pratico, purché non sussistano condizioni diesubero nella stessa provincia.
In subordine prevede il transito nei ruoli del personale Ata, con laqualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o dicollaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto.
Detto personale docente può, altresì, partecipare ai corsi perl’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento suposti di sostegno.
La UIL ha espresso apprezzamento per la decisione di separare questoprovvedimento da quello relativo al personale inidoneo, come richiestodai sindacati.
Nel merito, invece, per la UIL questo provvedimento rappresenta unpasso indietro rispetto a quello precedente poiché non prevede lapossibilità di passaggio di cattedra su altra classe di concorso anchein soprannumero.
La UIL ha contestato anche l’orientamento del Miur che, per ilpersonale non in possesso del titolo per il passaggio di cattedra,prevede subito il transito nei profili del personale Ata, poi lapossibilità di riconversione professionale sul sostegno e solosuccessivamente la possibilità di rientrare nei ruoli del personaledocente.
Un vero pasticcio.
La UIL ha proposto invece che, in base agli esiti del monitoraggio, siproceda subito ai passaggi di cattedra, successivamente si attivino icorsi di riconversione professionale.
Per la UIL scuola ha partecipato Pasquale Proietti.
Incontri al Miur:Prosegue il confronto sulla mobilità.
Il giorno 14 ottobre 2013 e’ proseguito il confronto tra leorganizzazioni sindacali e il Miur per la definizione del contrattodella mobilità relativa al personale docente, educativo e Ata, perl’anno scolastico 2014/15.
Per la UIL scuola hanno partecipato Pasquale Proietti e Antonello Lacchei.
Ad oggi sono stati presi in esame tutti gli articoli relativi ellenorme comuni e quelli relativi al personale docente. Non ci sono statistravolgimenti ma le parti si sono limitate ad apportare elementi dichiarezza.
In particolare e’ stato chiarito:
Art. 2: che il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, purnon usufruendo della precedenza art. 7 punto V), non rientra nel bloccoquinquennale e può partecipare alle operazioni di mobilitàinterprovinciale;
Art. 7 c. 2: questo comma, relativo all’esclusione dalla graduatoriad’istituto per l’individuazione dei perdenti posto, e’ stato”riallineato” col punto V del comma precedente.
La UIL scuola, considerando che la graduatoria delle classi di concorso”atipiche” risulta valida ai fini dell’individuazione del soprannumeroe non anche in entrata, ha proposto di prevedere la possibilità dirientro con precedenza, nell’arco degli otto anni, nella scuola diprecedente titolarità anche per detto personale.
Il prossimo incontro previsto per mercoledì 16 ottobre verranno affrontati gli aspetti relativi al personale Ata
By segreteria territoriale Uil Scuola Catania.
salvo mavica, segretario generale territoriale UIL SCUOLA CATANIA