fbpx

PAS, ARRIVANO LE FAQ CHIARIFICATRICI: VALIDO IL SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE

1217
Il Miur pubblica 11 risposte. Sul sostegno: valgono i periodi senza titolo, ma su classe di concorso richiesta. No alle supplenze di religione, via libera per quelle all’estero e al congedo per dottorato di ricerca o maternità. Ok ai servizi svolti col salva-precari e nei licei musicali. Con vincoli quelli con contratti atipici, in istituti paritari e Cfp. Confermata la validità del 2012/13. Se si dimostra la volontà dell´aspirante, domande regolarizzabili. Rimane il rebus sui costi.
cors-idi-perfezionamento9Come avevamo preannunciato da giorni, il ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione di alcune FAQ relative ai PAS, i Percorsi Abilitanti Speciali a cui parteciperanno oltre 66mila candidati, con almeno tre anni di servizio di supplenza.
Quelli ‘postati’ dall’amministrazione, nella serata del 15 ottobre, sono in tutto di 11 punti. Che toccano svariati ambiti. Si parte con il servizio prestato dai docenti incaricati di religione, che il Miur conferma di non essere “valutabile ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto”. Mentre è invece “valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all´estero”. Come pure le supplenze sul “su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché” riconducibili “alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta”: in questo caso, però, il Miur specifica che serve anche “il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta”.
Nella quarta FAQ, l’amministrazione ricorda che “è valido il servizio giuridico in costanza di contratto”. Ciò significa che “il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l´accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto”.
È anche “valutabile il servizio giuridico del cosiddetto ‘Salva-precari’, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l´intera durata del progetto”: per costoro, tuttavia, al pari degli altri, rimane indispensabile l’aver assolto “almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta”.
Via libera anche “al servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13”. Ma il “servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta – sottolinea il Miur – deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso”.
E disco verde anche per “i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all´ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali”: anche in questo caso, il vincolo è che siano stati “debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso”. In tal caso, verranno “valutati per l´intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente”.
Viale Trastevere conferma, inoltre, la validità del “servizio svolto nelle scuole paritarie, purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari”. E anche i servizi svolti nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l´assolvimento dell´obbligo di istruzione” (come era espressamente indicato nel bando) vanno considerati utili. Sempre che “il servizio sia stato svolto per l´intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell´Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010)”.
Confermata poi la validità, “nelle more dell´adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010”, del “servizio svolto nell´anno scolastico 2012/13”.
Il Miur ha tenuto, infine, a precisare che “sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell´aspirante”. Ponendo anche come esempio l’indicazione dei tre anni di servizio, ma con “mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti”: in questo caso, l’amministrazione darà facoltà di porre rimedio.
Rimangono da risolvere ancora alcuno problemi: da quelli legati alla riluttanza di alcuni atenei ad avviare i corsi all’organizzazione dei PAS per raggruppamenti ridotti, tanto per fare qualche esempio. Rimane sempre da chiarire, infine, l’entità dei costi che i corsisiti dovranno affrontare: possibili discrepanze tra le diverse università.
In questo articolo