Pervengono a questa Direzione generale quesiti in merito alla cancellazione dalle graduatorie di istituto di 2^ e 3^ fascia di personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Considerato che il D.D.G. 11 marzo 2010 ha previsto, ai sensi dell’ art. 1 – c. 4/quinquies – della legge 167/2009, il depennamento di tale personale esclusivamente dalle graduatorie ad esaurimento e, conseguentemente, dalle graduatorie di istituto di 1^ fascia, si ritiene che il personale docente di ruolo non possa essere cancellato dalle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto.
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per il direttore generale
il dirigente vicario
f.to Gildo De Angelis