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PENSIONI. LA LEGGE 243 DEL 2004 REGALA ALLE DONNE SOLO IL TEMPO

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L’art. 1° della legge 243/ 2004, al c.9, prevede per le donne -una sperimentazione pensionistica, confermata anche dall’art. 24 c. 14 della “Salva Italia” n. 201/2011
Si tratta di un “regalo” alle lavoratrici perché possano anticipare l’andata in pensione rispetto ai requisiti stabiliti dalla Fornero. Sono dimissioni volontarie con opzione contributiva in presenza di almeno 35 anni di contribuzione e 57 di età (58 anni per le autonome) e con scadenza sperimentale al 31/12/2015, salvo “eventuale prosecuzione”. 
Le lavoratrici dipendenti che optano per questa soluzione, devono avere – al 31.12.2013 – almeno 57 anni di età (più 3 mesi per l’incremento di vita) con almeno 35 anni di contribuzione. Si veda a questo proposito la Circolare Inps ex Inpdap n. 37 del 14.3.2012. 
Che non si tratti di un regalo alle donne lo si capisce dal “do ut des” che lo Stato pattuisce con esse perché pretende che optino “per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180”. 
La possibilità per le donne di anticipare la pensione di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo sta per concludersi (salvo proroga). Attenzione: i calcoli di convenienza devono essere fatti velocemente, perché la scelta deve avvenire nelle prossime settimane. Infatti, la decorrenza della pensione deve scattare entro il 31 dicembre 2015 e la domanda va presentata in tempo utile considerando le finestre di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per quelle autonome. I requisiti dovranno essere perfezionati, quindi, rispettivamente entro ottobre 2014 ed aprile 2014. 
Rientrano in queste finestre le lavoratrici con un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995 (quelle che rientrano nel sistema retributivo), che non abbiano già maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007, e quelle con anzianità contributiva inferiore, che rientrano nel sistema “misto”. 
Il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58 ) anni di età, avendone 35 di contributi. L’uscita effettiva può insomma essere anticipata di vari anni e in questo senso la convenienza è aumentata ancora con la riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro. 
La stima della pensione col solo “contributivo” è di circa il 25- 30% in meno rispetto ad una pensione con il retributivo, perché il fattore dell’età ha una forte incidenza sulla pensione contributiva. 
Essenzialmente, la pensione sarà più bassa in quanto l’importo viene determinato per intero con il metodo di calcolo contributivo e, a parità di anni lavorati è generalmente meno conveniente del retributivo perché tiene conto dell’intera carriera lavorativa e non solo degli ultimi dieci anni; inoltre il calcolo contributivo viene periodicamente aggiornato, con conseguente riduzione dell’importo, per tenere conto dell’aumento dell’aspettativa di vita. 
P.S. Se fossi donna ci penserei bene a sfruttare il regalo della legge 243/2004, e seguirei il consiglio di Virgilio, ottimo conoscitore del cuore femminile: “Tìmeo Dànaos et dona ferentis : Temo i Greci anche quando portano doni” (Eneide Libro II, 49). Furono le parole pronunciate da Laocoonte ai Troiani per convincerli a non fare entrare il famoso cavallo di Troia nella città. Non fece una bella fine né lui né i suoi figli, prima ancora dell’olocausto di tutta Ilio! 

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