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RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, PER L’USR VENETO IL PRE-RUOLO VALE TUTTO

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La decisione, che riguarda solo docenti e Ata che hanno presentato ricorso, permette di superare la normativa vigente che prevede di conteggiare per intero solo i primi quattro anni di servizio precedente all’immissione in ruolo: ai dirigenti incaricati dei conteggi viene indicato anche come risarcire il “danno”. Decisive le sentenze dei Tribunali del lavoro che hanno riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo determinato.  17008979908816062687 (1)
Buone notizie per gli assunti nella pubblica amministrazione: la direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha inviato una comunicazione agli Uffici Scolastici Territoriali e ai dirigenti scolastici responsabili delle ricostruzioni di carriera, attraverso cui indica di riconoscere per intero il periodo di pre-ruolo. Anche se il conteggio totale (oggi previsto solo per i primi 4 anni di servizio pre-ruolo, successivamente si considerano utili solo i due terzi) dovrà essere adottato “esclusivamente nei confronti dei ricorrenti vincitori in sede giudiziale”, si tratta di un importante riconoscimento. Che giunge a seguito di quanto stabilito dai Tribunali del lavoro che “in alcune sentenze – si legge nella comunicazione dell’Usr per il Veneto – hanno riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo determinato, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno, consistente in una sorta di ricostruzione della carriera, da determinarsi come se i contratti stipulati fossero stati tutti ex tunc a tempo indeterminato”.
Nelle indicazioni agli UU.SS.TT., l’Usr per il Veneto comunica anche che l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare a docenti e Ata che hanno presentato ricorso deve scaturire dalla “differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato quale lavoratore a tempo indeterminato. In pratica, si dovrà operare come se fossero stati ‘di ruolo’ fin dall’inizio, attribuendo le cosiddette ‘posizioni stipendiali’ previste dal CCNL comparto scuola per il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli ‘scaglioni’, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.”.
La comunicazione dell’Usr per il Veneto è stata immediatamente commentata dall’Anief, il sindacato che ha presentato diversi ricorsi sulla questione. “In base a quanto è stato finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di giustizia europea, – sostiene il sindacato autonomo – questo trattamento deve essere obbligatoriamente adottato. Perché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo”. Sempre l’Anief rileva che la disposizione dell’Usr veneto risulta “particolarmente vantaggiosa per coloro che hanno un congruo numero di anni di supplenze alle spalle”.
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