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Scuola:caos sulle assunzioni per gli insegnanti di sostegno

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Vige il caos in merito alle nomine sul sostegno e sulle messe a disposizione; dopo soli due giorni dall’emanazione della nota 9416, del 18 settembre, che doveva servire a mettere in ordine le assunzioni dei docenti di sostegno fuori graduatoria, il ministero dell’istruzione è dovuto intervenire  con una nuova nota (9594 del 20 settembre) per cercare di chiarire le perplessità che la nota precedente, quella del 18 settembre appunto, aveva suscitato.ricorso-pas 4

Se si incrociano i testi dei due pareri ministeriali, emerge che l’assunzione dei supplenti di sostegno, selezionati mediante le messe a disposizione, deve essere fatta con priorità rispetto ai non specializzati, a patto, però, che siano esaurite tutte le graduatorie di istituto della provincia, che l’aspirante docente abbia presentato le messe a disposizione in una sola provincia e che non risulti compreso nella graduatoria di alcuna provincia.

Rimane ferma, ad ogni modo, la priorità per gli aspiranti abilitati rispetto ai non abilitati e l’obbligo per i dirigenti scolastici di graduare gli aspiranti con messa a disposizione mediante la compilazione di apposite graduatorie aggiuntive. Il tutto per mezzo dell’applicazione delle regole e dei punteggi valevoli per le graduatorie di istituto.

Le messe a disposizione degli insegnanti di sostegno, in realtà, non sono altro che semplici istanze con le quali gli aspiranti docenti che possiedono il diploma di specializzazione  per il sostegno agli alunni portatori di handicap dichiarano di essere disponibili ad accettare possibili proposte di assunzione a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici. Le istanze vengono presentate direttamente presso le scuole e vengono considerate dai dirigenti scolastici all’atto dell’esaurimento delle graduatorie di istituto.

Vengono intese per graduatorie di istituto sia quelle dell’istruzione scolastica di riferimento che quelle delle altre scuole della provincia. In pratica, dunque, si tratta di un criterio di assunzione semplicemente residuale, che può essere impiegato solo dopo avere assunto senza esito tutte le soluzioni previste dalla normativa, incluso l’esaurimento della graduatoria d’istituto dei non specializzati.

Tuttavia, negli ultimi anni secondo quanto emerge dalla nota del 18 settembre, l’amministrazione ha dovuto fare i conti con il contrario avviso della giurisprudenza, che sarebbe propensa a considerare come tassativo il criterio del previo possesso del titolo di specializzazione ai fini dell’insegnamento agli alunni disabili. Il ministero dell’istruzione, dunque, è dovuto correre ai ripari, avvisando i dirigenti scolastici che, nel caso del sostegno, bisogna fare una eccezione.

Praticamente, dopo l’esaurimento degli elenchi di sostegno, il dirigente scolastico non dovrebbe applicare il comma 2, dell’articolo 6, del regolamento sulle supplenze. Dovrebbe, però, passare all’individuazione di un docente specializzato tra quelli che abbiano presentato la messa a disposizione.

Bisogna però utilizzare il condizionale perchè, per il momento, il regolamento delle supplenze non è stato modificato nel senso indicato dalla giurisprudenza e quindi continua ad avere i suoi effetti. Effetti vincolanti. Inoltre il ministero, pur avendo titolo a regolare la materia del reclutamento dei supplenti, per farlo ha bisogno di utilizzare lo strumento regolamentare, che di per sé è soggetto a rigidi vincoli procedurali. Insomma, può modificare gli istituti sostanziali e le procedure, ma non può farlo con una semplice nota.

 

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