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Nel tardo pomeriggio di giovedì 26 settembre, dopo aver protestato per la mancata convocazione con le altre OO.SS. nei giorni precedenti, la delegazione della FGU-Gilda degli Insegnanti è stata invitata all’audizione presso la VII Commissione parlamentare permanente della Camera dei Deputati per esprimere un parere circa l’articolato del DL 104/2013.

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La delegazione della FGu-Gilda degli Insegnanti dopo aver espresso un giudizio parzialmente positivo circa la parte del Decreto che prevede una progressiva stabilizzazione del personale precario, l’incremento dei posti per i ruoli nel sostegno, la discrezionalità nell’adozione dei libri di testo da parte dei docenti, il riconoscimento degli ingressi gratuiti per il personale docente nei musei statali e l’adozione di misure innovative di welfare per la componente studentesca con particolare riferimento al settore universitarioha contestato le parti del decreto che intervengono unilateralmente sugli assetti del vigente CCNL scuola.

In questo senso sono stati presentati i seguenti emendamenti che consentirebbero l’applicazione del decreto nell’ambito scolastico salvaguardandone gli effetti positivi ed eliminando in particolare l’art. 16 che prevede la formazione obbligatoria dei docenti in alcuni contesti.

Di seguito l’estratto del documento presentato alla Vicepresidente della VII Commissione Ghizzoni e agli onorevoli componenti della VII Commissione permanete della Camera dei Deputati concernente gli emendamenti tecnici presentati dalla FGU.

  • Art 8, comma 1

Inserire e modificare i periodi contraddistinti in neretto e cassare le parti barrate:

Art. 8

(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunita’ e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla “Garanzia giovani”, a decorrere dall’anno scolastico 2013-2014,al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis.

Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all’i segnamento non aggiuntive previste dall’art 29, comma 3 punto b)del vigente CCNL scuola e riguardano i docenti delle classi interessate l’intero corpo docente. Ove siano necessarie attivita’ ulteriori, che eccedano l’orario d’obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.”

Commento:

L’orientamento fa già parte integrante nelle attività normalmente inerenti la funzione docente, comprendendo non solo l’orientamento in uscita, ma anche le azioni di riorientamento e recupero in entrata. L’art 8 al punto c) si fa riferimento esplicito all’attività di orientamento in uscita negli ultimi due anni dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado.

In questo senso, per evitare che l’applicazione della norma possa essere di problematica interpretazione in senso operativo, appare opportuno definire chiaramente che le attività di orientamento in uscita previste in questo articolo coinvolgono tutti i docenti che fanno parte dei consigli di classe delle classi interessate (ultimi due anni del percorso scolastico) e che tale onere sia ricompreso nelle 40 ore annue dedicate nel CCNL per lo svolgimento dei consigli di classe.

 

  • Art 16

SI PROPONE LA CASSAZIONE DELL’ARTICOLO

Commento:

Risulta per la scrivente Organizzazione Sindacale inaccettabile il concetto di obbligatorietà della formazione che è previsto dal Capo VI, artt.63 – 71 del vigente CCNL. Ciò determina uno stravolgimento unilaterale del CCNL e può determinare complessi problemi in ordine all’attuazione delle attività di formazione previste. In particolare appaiono preoccupanti e non condivisibili i riferimenti ai risultati delle cosiddette prove INVALSI laddove addirittura si prevederebbe al punto a) l’obbligatorietà della formazione nei casi in cui le rilevazioni Invalsi e Ocse-Pisa risultino inferiori alla media nazionale. Non si comprende come ciò possa essere posto in essere (a livello di territorio, scuola, classe..) introducendo il pericoloso principio che la formazione diventa elemento di penalizzazione per i docenti vanificando gli aspetti motivazionali che dovrebbero essere alla base di una proficua attività di formazione. Ma soprattutto la FGU contesta il ruolo che Invalsi sembra avere nel sistema educativo e formativo laddove sembra che il Governo e il MIUR deleghino a questo ente autonomo di natura tecnica la determinazione autoreferenziale di standard di apprendimento e di certificazione di competenze spogliandosi di fatto delle prerogative politiche che dovrebbero essere alla base delle scelte strategiche del sistema scolastico italiano.

In subordine alla totale cassazione dell’articolo si propone di modificare radicalmente il comma 1 dell’art.16 cassando le parti in neretto barrate:

Formazione del personale scolastico)

1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed e’ maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l’anno 2014 e’ autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoriadel personale scolastico come previsto dall’art 64 del CCNL scuola con particolare riferimento:

a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l’attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa,

risultano inferiori alla media nazionale;

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