La legge 104/92 è posta a tutela di
principi di rango costituzionale e, dunque, prevale sulle leggi che vietano ai docenti di trasferirsi anche in altra provincia. E’ quanto si evince da un parere del Consiglio di Stato emesso nel 2000.
La legge 104/92 è postaa tutela di principi di rango costituzionale e, dunque, prevale sulle leggi che vietano ai docenti di trasferirsi anche in altra provincia. E’ quanto si evince da un parere del Consiglio di Stato emesso nel 2000.
“La disciplina in esame – si legge nel provvedimento – trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro, e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento”. E quindi: “il subordinare la possibilità di avvicinamento del portatore di handicap (o del soggetto comunque tutelato) all’obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di servizio significherebbe subordinare l’esigenza di tutela del soggetto debole alle necessità organizzative dell’Amministrazione, in violazione della scala dei valori dettata dai principi di rango costituzionale sopra richiamati.”.