Il ministero, con nota prot. n. 7712 di data odierna chiarisce, con riferimento a quanto previsto nell´ultimo capoverso del comma 3 dell´art. 7 del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie, che le lavoratrici madri o in alternativa i padri anche adottivi o affidatari, con figli di età superiore a tre anni e fino a otto, potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia se assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2011 e quindi anche per i successivi anni.
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Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca
Dipartimento per l´Istruzione
Direzione Generale per il personale Scolastico – Uff. IV
Prot. n. A00DGPER 7712
Roma, 25.07.2013
OGGETTO: Chiarimento art. 7 comma 3 CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2013/14.
A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto previsto nell´ultimo capoverso del comma 3 dell´art. 7 del CCNI in oggetto citato, si chiarisce quanto segue. Le lavoratrici madri o in alternativa i padri anche adottivi o affidatari, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino a otto potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia se assunti con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre 2011 e quindi anche per i successivi anni.
IL DIRETTORE GENERALE – Luciano Chiappetta