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PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS), TANTE PREZIOSE RISPOSTE PER CHI DEVE COMPILARE LA DOMANDA

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Ecco le ultime indicazioni che giungono da amministrazione e sindacati: l’anno scolastico in corso va dichiarato negli “altri servizi”; chi ha svolto supplenze continuative dal 1° febbraio fino agli scrutini può indicare “180 gg”; disco verde per i servizi svolti nell’ambito del “salva precari” e negli istituti per l’infanzia comunali. Rimangono comunque ancora da chiarire diversi punti.
RICORSO PASSi aggiungono, giorno dopo giorno, preziose indicazioni per le decine di migliaia di docenti precari interessati a presentare domanda di accesso ai Percorsi abilitanti speciali. Il nodo principale da sciogliere rimane quello dei servizi. Vediamo di fare il punto della situazione, cercando nel contempo di rispondere ad alcuni precisi quesiti posti dai nostri lettori, raccogliendo le indicazioni fornite nelle ultime ore dall’amministrazione e dai sindacati impegnati in prima linea per fornire adeguata assistenza.
Premesso che non è possibile sommare nello stesso anno scolastico classi di concorso diverse o più tipi di insegnamento, partiamo dal problema della validazione dell’a.s. 2012/13, da diversi giorni riscontrato e segnalato: dopo aver ricordato che neldecreto dirigenziale n. 58 del 25 luglio scorso che dà avvio ai PAS viene indicato che“nelle more della revisione dei requisiti di accesso relativi al servizio, gli aspiranti potranno dichiarare anche i servizi relativi all’anno scolastico”, il problema è quello di non lasciare fuori tanti candidati a cui l’annualità è indispensabile per raggiungere le tre annualità richieste dal Miur. Ma anche per coloro che hanno necessità di dichiarare l’anno di svolgimento sulla classe di concorso o tipologia di insegnamento per la quale ora ci si candida all’abilitazione. In questi due specifici casi, nella domanda on line, da effettuare attraverso la piattaforma telematica Istanze On Line, al momento (salvo diverse indicazioni) il candidato non ha altra scelta: indicherà i primi due anni nella prima schermata relativa ai “servizi”; mentre inserirà il 2012/13 nel blocco “altri servizi”.
Per quanto riguarda la validità di eventuali annualità di servizio prestato continuativamente dal 1° febbraio fino allo svolgimento degli scrutini, anche se si tratta di un numero di giorni complessivi inferiori, all’interno della domanda on line va, comunque, indicato servizio corrispondente a “180 gg”.
Per quanto riguarda le supplenze svolte ai sensi dei provvedimenti legislativi “salva precari”, l’amministrazione ha confermato che sono equiparati a tutti gli effetti al servizio d’insegnamento: pertanto gli interessati li possono inserire nella domanda, associandoli alla classe di concorso che ritengono a loro più utile.
Anche sul servizio svolto negli istituti per l’infanzia comunali, l’indicazione che arriva dall’amministrazione centrale è che risulta valido, in analogia a quanto già esplicitamente previsto per gli istituti paritari.
Pollice verso, invece, per coloro che avrebbero intensione di farsi valutare il servizio prestato, anche se su progetti regionali, non rientranti però nella procedura “salva precari”: il Miur ha fatto sapere che queste tipologie di sevizio non verranno accolte. Come non sarà ritenuto valido il servizio d’insegnamento svolto come docente di religione.
Qualche lettore aveva posto dei dubbi a proposito del raggiungimento delle tre annualità da 180 giorni utilizzando i servizi svolti già in possesso con un’altra abilitazione: naturalmente, in questi casi non vi è alcuna differenza, poiché le tre annualità possono essere raggiunte dichiarando sia servizi prestati in possesso dell’abilitazione, sia in possesso solo del solo titolo di studio necessario per l’accesso all’insegnamento.
Per chi ha svolto oltre sei anni di servizio, la piattaforma creata dal Miur prevede che ne vengano indicati complessivamente sei. Indicando però quanti nella categoria “altri servizi”: sarà poi il sistema a rilevare, automaticamente, gli effettivi anni di supplenze svolte.
Rimangono ancora da chiarire alcuni altri punti. Come la validità del servizio svolto in qualità di “educatore”, ai fini dell’accesso alla abilitazione per la scuola primaria (dove viene anche considerata abilitazione per educatori). La modalità di individuazione delle tipologie di servizi validi prestati nell’ambito della formazione professionale che organizza corsi finalizzati all’obbligo d’istruzione. La doppia possibilità, infine, di congelare i percorsi formativi già in atto (in particolare presso le Università) per accedere ai percorsi abilitanti e la valorizzazione dei crediti eventualmente già acquisiti attraverso percorsi formativi ordinari.
dalla tecnicadellascuola
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